Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
azione
revocatoria
-
Nozione (art. 2901 c.c.): è l'azione che
permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di
disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle
sue ragioni.
Anche
per spiegare l'azione revocatoria è opportuno ricorrere d un esempio con i
nostri soliti personaggi.
Tizio, creditore, aspetta che Caio, suo debitore,
mantenga gli impegni presi nei suoi confronti. Nell'attesa che Caio adempia
la sua obbligazione, Tizio si accorge che Caio sta vendendo beni del suo
patrimonio per danneggiarlo in maniera che, quando si verificherà
l'inadempimento, Tizio troverà ben poco del patrimonio di Caio per
soddisfare il suo diritto di credito.
Per evitare che questo accada, il creditore Tizio
agisce con l'azione revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi
confronti gli atti di alienazione compiuti dal suo debitore. In tal modo il
creditore Tizio potrà comunque agire, per vedere soddisfatto il suo credito,
in
esecuzione sui beni del debitore anche se quest'ultimo li aveva già venduti;
nei confronti di Tizio, infatti, è come se i beni non fossero mai usciti dal
patrimonio del debitore Caio.
L'azione revocatoria è quindi un mezzo per conservare
la garanzia patrimoniale del debitore contro gli atti disposizione che
quest'ultimo ha compiuto. L'effetto dell'azione revocatoria non consiste
nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal
debitore, ma nella dichiarazione di inefficacia, inefficacia non assoluta,
ma relativa nel senso che l'atto di alienazione non può essere opposto al
solo creditore che ha agito, mentre nei riguardi del terzo acquirente e
degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.
Fatta questa indispensabile precisazione vediamo
gli elementi essenziali dell'azione revocatoria.
Presupposti:
-
a)
Consilium fraudis: è la frode del debitore; questa frode consiste
nella conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare
alle ragioni del creditore. Se l'atto è stato compiuto prima che
sorgesse il diritto di credito è necessario che l'atto di disposizione
fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro
creditore;
-
b)
Eventus damni: l'atto di disposizione posto in essere dal debitore
deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del
creditore. Di conseguenza se il patrimonio del debitore è composto di
molti cespiti di rilevante valore, la vendita di alcuni di essi non
potrà danneggiare gli interessi del creditore poiché quest'ultimo, in
caso di inadempimento, potrà sempre rivalersi sugli altri beni del
patrimonio del debitore.
Presupposti
necessari in relazione al tipo di atto:
-
a) Se
l'atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e
il danno, è anche necessario che il terzo fosse consapevole del
pregiudizio che arrecava alle ragioni del creditore (e cioè fosse
malafede); trattandosi di atto di disposizione compiuto prima della
nascita dell'obbligazione, è necessario che il terzo abbia partecipato
alla dolosa preordinazione con il debitore per pregiudicare gli
interessi del creditore;
-
b) Se
l'atto è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente
dimostrare l'esistenza della frode e il prodursi del danno, mentre sarà
irrilevante l'eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il
diritto.
Prova
della mala fede:
-
a) In caso di atto di disposizione a titolo oneroso la prova della
malafede potrà essere fornita con qualunque mezzo. Normalmente il
giudice potrà convincersi dell'esistenza della mala fede in base al
basso prezzo che il terzo acquirente aveva sborsato per ottenere il
bene.
Effetti dell'azione revocatoria:
-
a) L'esperimento dell'azione revocatoria non produce la nullità
dell'atto compiuto al debitore, ma la sua inefficacia nei confronti del
creditore procedente. Si tratta, quindi, d’inefficacia relativa e l'atto
compiuto conserva la sua validità, dopo il soddisfacimento delle ragioni
del creditore nei confronti delle parti e erga omnes, ma se vi sarà
stato un'ulteriore atto di disposizione del bene che il creditore
intende aggredire con la revocatoria, il terzo sub acquirente vedrà
fatte salve le sue ragioni se era in buona fede al momento
dell'acquisto.
Prescrizione dell'azione:
-
a) L'azione revocatoria si prescrive nel termine di cinque anni dal
compimento dell'atto pregiudizievole.
Chiudiamo l'argomento
riguardante l’azione revocatoria con un’importante precisazione.
Abbiamo già parlato di una situazione simile a
quella che porta all'esperimento dell'azione revocatoria; ci riferiamo alla
simulazione. Con il contratto simulato le parti fingono di alienare un bene,
mentre in realtà tale alienazione non avviene o si stipula un diverso
negozio giuridico. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia
esperita l'azione revocatoria, perché in questo caso gli atti disposizione
sono reali e non fittizi.
Di conseguenza un creditore che vorrà agire contro una
finta alienazione compiuta dal suo debitore al fine di danneggiarlo, non
dovrà esercitare l'azione revocatoria ma dovrà esercitare l'azione volta a
dichiarare l'esistenza della simulazione.
Torna alla pagina iniziale del manuale