Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
azione negatoria
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Nozione (art. 949 c.c.): è il rimedio concesso al
proprietario che intende far accertare l'inesistenza di diritti affermati da
altri sulla cosa o anche far cessare le molestie o turbative connesse con
l'affermazione del diritto altrui sulla sua cosa.
L'azione è ammessa quando un
altro soggetto affermi di avere diritti sulla cosa o, addirittura, affermi
di essere lui il proprietario. Si ritiene che l'altrui vanto debba
corrispondere all’affermazione di un diritto reale, perché un diritto
personale non può mettere in discussione la pienezza della proprietà. Se
l'affermazione del diritto è accompagnata anche da turbative o molestie di
fatto, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e
chiedere il risarcimento del danno.
A differenza della azione di rivendicazione il
proprietario non dovrà ricorrere alla "probatio diabolica" per dimostrare
l'esistenza del suo diritto, bastando che dimostri di averlo ottenuto
in base ad un valido titolo di acquisto. Presupposto processuale per
adire il giudice è la serietà della minaccia portata da chi si afferma
titolare del diritto sulla cosa; mancando quest'ultima il giudice non potrà
far altro che giungere a una sentenza puramente processuale, senza entrare
nel merito della richiesta avanzata dal proprietario, per l'inesistenza
dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
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