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azione di riduzione
Abbiamo visto come si calcola la quota riservata ai
legittimari; se da questo calcolo risulta lesa, si può agire con l'azione di
riduzione; riduzione di cosa?
Delle disposizioni testamentarie (legati compresi), delle donazioni
effettuate che, appunto, si riducono in modo da integrare la quota spettante
al legittimario. L'art. 557 c.c. ci indica chi sono i soggetti che possono
proporre l'azione, i legittimati attivi: i legittimari lesi in tutto o in
parte nella loro quota di legittima, i loro eredi o aventi causa. Come si
vede il diritto alla legittima ( e alla relativa azione) può essere
trasmesso per atto tra vivi o mortis causa (si parla, infatti, di "eredi o
aventi causa"). Il diritto è "irrinunciabile" finché il donante è in vita,
ma la rinuncia può avvenire dopo la morte del donante.
Potrebbe accadere che il de cuius abbia posto in essere delle vendite
simulate, per evitare l'azione di riduzione; in questo caso al
legittimario converrà prima dimostrare la simulazione e poi agire in
riduzione. Vediamo, ora, chi sono i legittimati passivi: eredi, legatari o
donatario, coloro, cioè, che sono stati beneficiari della disposizione
lesiva. Ma come si riducono le disposizioni lesive? Ci rispondono gli artt.
558 e ss. del codice civile. Come prima regola è stabilito che: la riduzione
delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari. Riduzione proporzionale, quindi, ma il
testatore potrebbe aver stabilito che la riduzione non avvenga in maniera
proporzionale; in questo caso le altre disposizioni non sono ridotte, sempre
che non si riesca a integrare la quota riservata ai legittimari. Potrebbe
accadere che, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non
si giunga a integrare la quota di legittima.
In tal caso la riduzione riguarderà delle donazioni, procedendo in tal modo:
si riducono le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle
anteriori. Se, quindi, la riduzione dell'ultima (donazione) sarà
insufficiente, si passera alla precedente; nel caso sia ancora
insufficiente, a quella ancora anteriore e così via. Si è giunti, quindi,
alla riduzione e si è stabilito quanto deve dare il beneficiario al
legittimario, ma come si procede alla riduzione? Con la restituzione totale
o parziale del bene. L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione
ordinaria decennale.
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