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azione di annullabilità
Abbiamo visto le caratteristiche essenziali
dell'annullabilità;
soffermiamoci ora sull'azione di annullamento regolata dagli articoli 1441 e
seguenti del codice civile. L'articolo 1441 si occupa specificamente della
legittimazione a chiedere l'annullamento.
Come ovvia conseguenza di quello che abbiamo detto, questa spetterà solo a chi è
stato danneggiato dal negozio viziato cioè a colui nel cui interesse è stata
posta l'annullabilità. Nel caso di dolo,
infatti, solo al raggirato spetterà l'azione di annullamento e non certo a chi
ha usato gli artifizi e raggiri e tantomeno a un terzo. Per questo motivo
normalmente si parla di annullabilità relativa.
Solo in rari casi la legittimazione all'azione annullamento può spettare a
chiunque vi abbia interesse come nel caso del matrimonio ex articolo 119 del
codice civile. Si parla in questi casi di annullabilità assoluta, forse anche
per evidenziate la tutela dell'interesse generale che in questi casi riveste
l'annullabilità. Limite all'esercizio dell'azione di annullamento è la
prescrizione. È possibile, infatti, agire per far annullare negozio nel termine
di cinque anni. I cinque anni normalmente decorrono dal giorno in cui è venuta
meno la causa che ha viziato il negozio annullabile.
Per questo motivo l'articolo
1442 c.c. dispone al secondo comma che
"
quando l'annullabilità dipende da vizio del
consenso o incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata
la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di
interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore
età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno
della conclusione del contratto". Si
vede, quindi, che l'articolo 1442 non intende in nessun modo tutelare chi ha
approfittato del vizio del negozio; il termine per la prescrizione decorre,
infatti, da quando è cessata l'efficacia della causa di annullabilità.
L'azione
annullamento si prescrive, quindi, in cinque anni ma l'eccezione
annullamento è imprescrittibile.
Cerchiamo di chiarire questa apparente
contraddizione con un esempio. Se ho concluso un contratto in base ad un
errore essenziale e riconoscibile avrò cinque anni di tempo dalla scoperta
del mio errore per poter far annullare il contratto. Ma se il contratto non
è stato ancora eseguito e dopo cinque anni l'altra parte non caduta in
errore pretende l'esecuzione contratto, io potrò sempre oppormi eccependone
l'annullabilità (quae
temporalia ad agendum, peptetua ad excipiendum).
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