Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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atto illecito

 

Abbiamo riportato integralmente l'art. 2043 del codice civile che trattando del risarcimento per fatto illecito, ci indica che cos'è l'atto illecito individuandone la struttura. Prima di analizzare, però, l'atto illecito è necessario riportare alcune distinzioni utili a farci comprendere l'esatta  collocazione di tali atti. In primo luogo riportiamo la distinzione tra gli atti umani vietati e leciti.

Specifichiamo, ora, un concetto che può essere fonte di difficoltà, e che prescinde dalla specifica considerazione dell'atto illecito, che qui consideriamo come conseguenza di un "fatto illecito".
Ci dobbiamo chiedere, infatti, che cos'è l'illecito civile, cioè come identificare la generale figura dell'illecito civile; possiamo quindi affermare che: è illecito civile qualunque fatto che provochi come conseguenza voluta dalla legge il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno, però, può nascere da fatti o atti diversi, può nascere dalla violazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 1218 c.c.
Nel primo caso avremo illecito civile di natura extracontrattuale, mentre nel secondo vi sarà illecito di natura contrattuale, ma pur sempre di illeciti civili si parla.  Sarà quindi illecito civile extracontrattuale la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., mentre sarà illecito civile di natura contrattuale l'inadempimento di un’obbligazione.
Ciò precisato, rileviamo che nell'ambito degli atti vietati possiamo meglio distinguere le due categorie che fanno sorgere i due diversi tipi di responsabilità.

Nel nostro ordinamento non sono previsti, però, solo gli illeciti civili; ricordiamo, infatti, che alcuni illeciti civili sono anche rilevanti per altri rami del diritto essendo anche illeciti penali e amministrativi.
Occupiamoci della distinzione tra l'illecito penale e quello civile di natura extracontrattuale:

Su questa distinzione sono opportune alcune osservazioni; in primo luogo i fatti che danno luogo a illecito civile e penale possono anche coincidere; pensiamo, ad esempio, al caso in cui un sinistro provochi delle lesioni; qui avremo insieme un illecito penale, e cioè un reato (art. 590 c.p. lesioni colpose), e un illecito civile (art. 2043 c.c.).
Accade, però, che i due illeciti operino su piani diversi, perché con la previsione dell'illecito civile si vuole ristorare la vittima del danno attraverso il risarcimento, mentre con la previsione di un fatto come reato, lo Stato vuole tutelarsi contro comportamenti da lui ritenuti contrastanti con i suoi fini. Il risarcimento è quindi secondario rispetto al fine primario (autotutela dello Stato) che si vuole ottenere attraverso la minaccia di una pena criminale.
Ancora dobbiamo considerare che mentre un fatto è reato solo se è espressamente previsto come tale dalla legge (art. 1 c.p. art. 25 Cost.), l'illecito civile, invece, può essere previsto anche in modo generico ("qualunque fatto", recita l'art. 2043); di conseguenza ci saranno dei fatti che possono essere rilevanti solo come illecito civile (es. responsabilità precontrattuale), ma non come reato, mentre, all'opposto, vi sono dei reati che possono non essere illeciti civili (es. spionaggio). Sottolineiamo, infine, una questione di natura prevalentemente terminologica.  La responsabilità per atto illecito è anche detta extracontrattuale o aquiliana. Si tratta di sinonimi usati di volta in volta per evidenziare un aspetto particolare della responsabilità per atto illecito.

 

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