Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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associazioni non riconosciute e comitati

Abbiamo già sottolineato che la differenza tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti è divenuta assai sottile anche a causa dell'indebolirsi del requisito del riconoscimento per le persone giuridiche e per la notevole autonomia rispetto agli associati dell'ente non riconosciuto. Il codice civile se ne occupa  agli articoli 36 e ss. e già si nota la loro soggettività nel prevedere, all'art. 36, che queste associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione, regola confermata dall'art. 75 comma 3 del  c.p.c.
Da ciò s'intende che sta in giudizio l'ente non riconosciuto, e non colui che li rappresenta che è, appunto, un semplice rappresentante dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione non riconosciuta si concreta nel fondo comune (art. 37 c.c.), che costituisce il mezzo per raggiungere gli scopi dell'associazione e principale garanzia delle obbligazioni assunte dall'ente non riconosciuto. È previsto che, oltre che sul fondo comune, i creditori dell'associazione possono rivalersi sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, responsabili in solido, e che finché  questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Vi è quindi autonomia patrimoniale, anche se non perfetta.
Particolari sono i comitati previsti dall'art. 39 c.c. che possono essere costituiti per soccorso o beneficenza, oppure  per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. Pensiamo, ad esempio, a un comitato che si costituisca per festeggiare il primo astronauta sbarcato sul pianeta Marte.
Si tratta quindi di un ristretto numero di persone che si occupa della questione e che costituisce il comitato per gli scopi che abbiamo detto e promuove una raccolta fondi. Eseguito il festeggiamento dell'astronauta, oppure raccolti i fondi per la beneficenza, si esaurisce lo scopo e la funzione del comitato, che si scioglierà.
Viene da chiedersi qual è la responsabilità di dei promotori e organizzatori del comitato. 
Secondo l'art. 40 c.c. " Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente  della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato" , mentre per le obbligazioni assunte dal comitato sono responsabili i componenti del comitato solo se questo non ha ottenuto la personalità giuridica.

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