Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
associazioni non riconosciute e comitati
Abbiamo già sottolineato che
la differenza tra persone giuridiche ed enti non riconosciuti è divenuta
assai sottile anche a causa dell'indebolirsi del requisito del
riconoscimento per le persone giuridiche e per la notevole autonomia
rispetto agli associati dell'ente non riconosciuto. Il codice civile se ne
occupa agli articoli 36 e ss. e già si nota la loro soggettività nel
prevedere, all'art. 36, che queste associazioni possono stare in giudizio
nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione,
regola confermata dall'art. 75 comma 3 del c.p.c.
Da ciò s'intende che sta in giudizio l'ente non
riconosciuto, e non colui che li rappresenta che è, appunto, un semplice
rappresentante dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione non
riconosciuta si concreta nel fondo comune (art. 37 c.c.), che costituisce il
mezzo per raggiungere gli scopi dell'associazione e principale garanzia
delle obbligazioni assunte dall'ente non riconosciuto. È previsto che, oltre
che sul fondo comune, i creditori dell'associazione possono rivalersi sulle
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, responsabili
in solido, e che finché questa dura, i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di
recesso.
Vi è quindi autonomia patrimoniale, anche se non
perfetta.
Particolari sono
i comitati previsti dall'art. 39 c.c.
che possono essere costituiti per soccorso o beneficenza, oppure per
promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.
Pensiamo, ad esempio, a un comitato che si costituisca per festeggiare il
primo astronauta sbarcato sul pianeta Marte.
Si tratta quindi di un ristretto numero di persone
che si occupa della questione e che costituisce il comitato per gli scopi
che abbiamo detto e promuove una raccolta fondi. Eseguito il festeggiamento
dell'astronauta, oppure raccolti i fondi per la beneficenza, si esaurisce lo
scopo e la funzione del comitato, che si scioglierà.
Viene da chiedersi qual è la responsabilità di dei
promotori e organizzatori del comitato.
Secondo l'art. 40 c.c.
" Gli organizzatori e
coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili
personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato" , mentre
per le obbligazioni assunte dal comitato sono responsabili i componenti del
comitato solo se questo non ha ottenuto la personalità giuridica.
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