Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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associazioni e fondazioni

·         Nozione: sono le figure generali di persone giuridiche riconosciute dal legislatore.

Il codice civile si occupa spesso delle persone giuridiche e degli enti, indicandone particolari tipi, come le società, ma detta una disciplina generale per due enti, persone giuridiche di tipo, potremmo dire, paradigmatico, le associazioni e le fondazioni. Queste sono regolate insieme agli artt. 14 e ss. c.c. e spesso si discute sulla differenza che esiste tra loro.
Ammesso che la questione abbia una qualche rilevanza pratica, si considerano tradizionalmente come elementi distintivi:
1. la prevalenza dell'elemento personale nelle associazioni e del capitale nelle fondazioni, oppure, 2. lo scopo, che sarebbe interno nelle associazioni, esterno nelle fondazioni, oppure, 3. la volontà, che nelle associazioni proviene dagli stessi associati attraverso l'atto costitutivo, mentre proviene dal fondatore nelle fondazioni.
Tutte queste distinzioni sono in parte vere, e in parte criticabili, ma è certo che in linea di massima si costituisce una fondazione per realizzare uno scopo del fondatore, di regola altruistico, senza che questi debba "contrattare" con altri per la creazione dell'ente, in modo realizzare in piena autonomia le sue idee, mentre con l'associazione si realizza un ente con la necessaria collaborazione di altri, spesso per ottenere dei vantaggi che vanno a beneficio degli stessi associati. Una conferma di ciò la troviamo nell'art. 14 c.c. dove, al secondo comma, si dispone che la fondazione può essere costituita anche per testamento, cosa impensabile per l'associazione dove è necessaria la volontà convergente di più persone. Risolto, si spera, questo piccolo problema, vediamo i tratti essenziali delle associazioni e fondazioni, ricordando che la disciplina codicistica è integrata dal d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, che descrive nei dettagli molti procedimenti relativi a tali enti. Cominciamo a vedere come si costituisce una persona giuridica:

L'ipotesi di revoca dell'atto di fondazione, vista la nuova disciplina introdotta per il riconoscimento, è ormai molto remota, poiché per l'art. 1 del  d.p.r.  10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento si ottiene, di regola, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Consideriamo ora altri aspetti concernenti gli enti; vediamo in primo luogo, a chi spetta il potere decisionale:

Vediamo, ora, a chi spetta il potere di gestione:

Nelle associazioni è possibile il recesso dell'associato se sono costituite a tempo indeterminato, mente l'esclusione può essere deliberata dalla assemblea per gravi motivi; in entrambi i casi, non spetta loro nulla del patrimonio dell'associazione.
Per le fondazioni gli articoli 25 e 26 c.c. prevedono particolari poteri di controllo e coordinamento (ora svolti dalla prefetture, dalle regioni o dalle province autonome autorizzate).
Elenchiamo le cause di estinzione della persona giuridica
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