Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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assenza

·         Nozione (art. 49 c.c.): è dichiarata dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati quando sono trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia della persona scomparsa.

Come si vede dalla definizione, l'assenza rappresenta una situazione di diritto.  Alla scomparsa, infatti, che è una situazione di fatto, si aggiunge la dichiarazione del tribunale. Per la dichiarazione di assenza sono necessari due presupposti:
1. Scomparsa che si protrae da almeno due anni;
2. Richiesta da parte dei soggetti legittimati.
Chiediamoci chi sono questi soggetti che possono chiedere la dichiarazione di assenza e, in prima battuta, possiamo subito individuarli in coloro che possono avere un interesse qualificato sui beni dello scomparso;
abbiamo, quindi, in primo luogo:
gli eredi dello scomparso e poi di seguito coloro che credono (ragionevolmente) di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui cioè coloro che in seguito alla morte dello scomparso sarebbero liberati da debiti o obbligazioni.  Per ottenere la dichiarazione di assenza sarà necessario seguire un procedimento disciplinato nel codice di procedura civile agli artt. 722 e seguenti.
Abbiamo visto, parlando della scomparsa, che la mancanza di notizie di una persona può produrre già dei limitati effetti giuridici. Durando, però, la scomparsa da almeno due anni, è normale pensare che gli effetti giuridici saranno ora di portata maggiore. Vediamo come l'articolo 50 del codice civile disciplina le conseguenze della dichiarazione di assenza:

·         coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi a far data dal giorno in cui risalgono le ultime notizie dell'assente, possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;

·         coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni che avevano i suoi confronti possono essere esonerati dall'adempimento di queste;

·         in ogni caso l'assenza non scioglie il matrimonio; e però possibile che il coniuge dell'assente contragga un nuovo matrimonio che non può essere impugnato fino a quando dura l'assenza a (art. 117 c.c.).

Chiudiamo l'argomento considerando le ipotesi di cessazione dell'assenza disciplinate dall'articolo 56 c.c. che si verificano quando ritorna l’assente o è provata la sua esistenza; in questo caso accadrà che i possessori temporanei devono restituire i beni all'assente, ma se hanno alienato i beni o costituito dalle garanzie su di essi per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, non avranno obblighi nei confronti dell'assente(art. 54 c.c.). Se poi l'assenza è stata volontaria e ingiustificata, l'assente perde il diritto alla restituzione di quelle rendite che erano state messe da parte da quei successori che non avevano diritto a goderne in maniera totale (artt. 53, 56 c.c.).
Gli effetti della sentenza di assenza cessano anche quando è provata la morte dell'assente; in questo caso si apre la successione a favore di coloro che al momento della morte risultavano essere suoi eredi. Il riferimento al momento della morte dell’assente non è superfluo, perché abbiamo già visto che alcuni soggetti sono stati già immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. In realtà questi ultimi possono non corrispondere a coloro che risultano essere eredi al momento della morte dell'assente. Si tratta, infatti, di momenti diversi: 1. Coloro che vengono immessi del possesso temporaneo di beni sono quelli che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno in cui non si sono avute più notizie di lui; 2. Coloro che sono chiamati alla successione grazie alla prova della morte dell'assente, sono quelli che risultano essere suoi eredi il giorno in cui l'assente è effettivamente morto.
Come si vede, potrebbe accadere che i veri eredi dell'assente e le persone immesse nel possesso temporaneo possano non essere gli stessi.
In conseguenza di questa situazione, i possessori temporanei dei beni dell'assente saranno costretti a consegnare detti beni agli eredi (art. 57 c.c.).

 

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