Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
assenza
·
Nozione (art. 49
c.c.): è dichiarata dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati
quando sono trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia della persona
scomparsa.
Come si vede dalla definizione, l'assenza
rappresenta una situazione di diritto.
Alla scomparsa, infatti, che è una situazione di fatto, si aggiunge
la dichiarazione del tribunale. Per la dichiarazione di assenza sono
necessari due presupposti:
1. Scomparsa che si protrae da almeno due anni;
2. Richiesta da parte dei soggetti legittimati.
Chiediamoci chi sono questi soggetti che possono chiedere la dichiarazione
di assenza e, in prima battuta, possiamo subito individuarli in coloro che
possono avere un interesse qualificato sui beni dello scomparso;
abbiamo, quindi, in primo luogo:
gli eredi dello scomparso e
poi di seguito coloro che credono
(ragionevolmente) di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla
morte di lui cioè coloro che in seguito alla morte dello scomparso
sarebbero liberati da debiti o obbligazioni.
Per ottenere la dichiarazione di assenza sarà necessario seguire un
procedimento disciplinato nel codice di procedura civile agli artt. 722 e
seguenti.
Abbiamo visto, parlando della scomparsa, che la mancanza di notizie di una
persona può produrre già dei limitati effetti giuridici. Durando, però, la
scomparsa da almeno due anni, è normale pensare che gli effetti giuridici
saranno ora di portata maggiore. Vediamo come l'articolo 50 del codice
civile disciplina le conseguenze della dichiarazione di assenza:
·
coloro che sarebbero
eredi testamentari o legittimi a far data dal giorno in cui risalgono le
ultime notizie dell'assente, possono essere immessi nel possesso temporaneo
dei beni dell'assente;
·
coloro che per effetto
della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni che avevano i
suoi confronti possono essere esonerati dall'adempimento di queste;
·
in ogni caso l'assenza
non scioglie il matrimonio; e però possibile che il coniuge dell'assente
contragga un nuovo matrimonio che non può essere impugnato fino a quando
dura l'assenza a (art. 117 c.c.).
Chiudiamo l'argomento considerando le
ipotesi di cessazione dell'assenza disciplinate dall'articolo 56 c.c. che si
verificano quando ritorna l’assente o è provata la sua esistenza; in questo
caso accadrà che i possessori temporanei devono restituire i beni
all'assente, ma se hanno alienato i beni o costituito dalle garanzie su di
essi per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, non
avranno obblighi nei confronti dell'assente(art. 54 c.c.). Se poi l'assenza
è stata volontaria e ingiustificata, l'assente perde il diritto alla
restituzione di quelle rendite che erano state messe da parte da quei
successori che non avevano diritto a goderne in maniera totale (artt. 53, 56
c.c.).
Gli effetti della sentenza di assenza cessano
anche quando è provata la morte dell'assente; in questo caso si apre
la successione a favore di coloro che al momento della morte risultavano
essere suoi eredi. Il riferimento al momento della morte dell’assente non è
superfluo, perché abbiamo già visto che alcuni soggetti sono stati già
immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente. In realtà questi
ultimi possono non corrispondere a coloro che risultano essere eredi al
momento della morte dell'assente. Si tratta, infatti, di momenti diversi: 1.
Coloro che vengono immessi del possesso temporaneo di beni sono quelli che
sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel
giorno in cui non si sono avute più notizie di lui; 2. Coloro che sono
chiamati alla successione grazie alla prova della morte dell'assente, sono
quelli che risultano essere suoi eredi il giorno in cui l'assente è
effettivamente morto.
Come si vede, potrebbe accadere che i veri eredi dell'assente e le persone
immesse nel possesso temporaneo possano non essere gli stessi.
In conseguenza di questa situazione, i possessori temporanei dei beni
dell'assente saranno costretti a consegnare detti beni agli eredi (art. 57
c.c.).
Torna alla pagina iniziale del manuale