Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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apposizione di termini

·         Nozione (art. 951 c.c.): si esperisce per far apporre i termini tra fondi contigui quando manchino o sono divenuti irriconoscibili.

Questa azione, a differenza delle altre, non riguarda i rapporti tra i fondi, ma tra i proprietari dei fondi che non curano l'apposizione o la manutenzione dei termini. Questi sono quei segni di pietra o altra materia che servono a rendere riconoscibili i confini. Le spese per l'apposizione o il ristabilimento dei termini devono essere ugualmente ripartite tra i proprietari. La competenza spetta in via esclusiva al giudice di pace.

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