Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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anticresi
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Nozione
(art. 1960 c.c.): è il contratto con il quale il debitore o un terzo per
lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del
credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli
interessi e poi al capitale dovuto.
Dalla
struttura di questo contratto si capisce come mai non sia più utilizzato
nella pratica; è abbastanza difficile, infatti, che il debitore consegni al
creditore un immobile affinché quest'ultimo si soddisfi sui frutti di detto
immobile, e questo non solo perché il debitore potrebbe usare in maniera
diversa l'immobile per estinguere il suo debito (locandolo ad esempio), ma
anche perché il creditore è anche obbligato, salvo patto contrario, a
sopportare tributi e pesi dell'immobile; è, poi, comunque obbligato ad
amministrarlo e conservarlo (art. 1961 c.c.) e a sopportare, insieme al
debitore, le notevoli spese di trascrizione, stipula del contratto avendo
l'anticresi ad oggetto beni immobili.
L'anticresi è, in definitiva, un residuo di un passato
dove i rapporti tra creditore e debitore erano impostati su basi ben diverse
da quelle attuali. È anche vero, però, che questo argomento è ancora chiesto
alle sedute d'esame, forse per verificare il grado di attenzione dello
studente a tutti gli argomenti della materia, anche quelli più "strani". In
ogni caso l'anticresi ha una funzione di garanzia (ed è per questo che qui
ce ne occupiamo) del credito e, per l'accessorietà che la lega al credito,
ne segue le vicende; l'estinzione o l'invalidità del credito comporterà, di
conseguenza, l'estinzione o l'invalidità dell'anticresi.
In merito alla
disciplina possiamo così sintetizzarne gli elementi fondamentali:
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Durata:
l'anticresi dura sino a quando il creditore non sia stato interamente
soddisfatto, salvo che ne sia stata stabilita una diversa durata; in
ogni caso non può superare i dieci anni (art. 1962 c.c.);
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Divieto
di patto commissorio: non è
possibile convenire che in caso di inadempimento la proprietà
dell'immobile passi al creditore (art. 1963 c.c.);
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Forma:
avendo ad oggetto beni immobili (sia urbani che rustici) per la sua
validità (ad substantiam) è necessaria la forma scritta.
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