Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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annullabilità
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Nozione: l'annullabilità è una forma meno
grave di invalidità rispetto alla nullità grazie alla quale si permette
al soggetto che è stato danneggiato da un negozio giuridico viziato, per
la violazione di norme poste per la sua tutela, di impugnarlo e di farne
cessare l'efficacia.
Come si vede dalla definizione l'annullabilità si distingue profondamente
dalla nullità. Sappiamo, infatti, che
il negozio nullo è come se non fosse mai nato. Conseguenza di ciò sarà la
totale mancanza di effetti del negozio affetto da nullità. La situazione
giuridica è invece completamente diversa nel caso dell'annullabilità.
Il negozio annullabile non è " nato morto " ma è " nato malato " nel senso
che è comunque fornito di vitalità e potrà sia guarire dalla malattia che lo
affligge, sia morire in seguito ad essa.
Questa metafora rende bene l'idea delle conseguenze che scaturiscono dalla
annullabilità.
Il negozio annullabile è quindi produttivo di effetti, come il malato è
comunque vivo, ma questi effetti possono essere posti nel nulla
dall'impugnazione da parte del legittimato davanti al giudice che annullerà
il negozio, oppure i suoi effetti potranno consolidarsi quando il
legittimato all'impugnazione decida di non avvalersi di questo suo potere e
lasciare in vita il negozio.
È vero, quindi, che mentre la
nullità tende a proteggere interessi generali, l'annullabilità tende a
salvaguardare principalmente interessi particolari dei soggetti colpiti dal
vizio del negozio.
A loro, infatti, è data la scelta tra lasciare in
vita il negozio o provocarne la fine, cosa che non è certamente possibile
nel caso della nullità. L'annullabilità, a differenza della nullità, non è
prevista in via generale dal codice ma è stabilita di volta in volta in
norme specifiche.
Ricordiamo i vizi della volontà, errore
violenza e dolo; sappiamo che un contratto concluso per effetto di dolo
potrà essere annullato dal raggirato; altri casi li ritroviamo nelle ipotesi
di negozi conclusi da chi era incapace di intendere o di volere (art. 1443
c.c.). Dalle caratteristiche peculiari dell'annullabilità discendono una
serie di conseguenze illustrate di seguito:
- Il negozio annullabile
conserva i suoi effetti sino alla sentenza di annullamento;
- La sentenza di annullamento
non è di accertamento ma costitutiva poiché elimina una situazione
giuridica esistente;
- Proprio perché la sentenza
di annullamento è costitutiva, avrà efficacia retroattiva nel senso che
tenderà ad eliminare gli effetti del negozio fin dal momento in cui si
sono prodotti;
- L'annullamento del
negozio annullabile può essere chiesto al giudice solo dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge
(annullabilità relativa) e solo in rari casi
può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse (annullabilità
assoluta);
- Il negozio annullabile può
essere sanato per prescrizione o per convalida.
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