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Anche qui, per conoscere i casi di annullabilità, dovremo fare un po’ i “canguri” saltando dalla legge sulle unioni civili al codice civile. Tutte le ipotesi che vedremo sono accomunate dal fatto che l’impugnazione è sottoposta al termine di un anno. A dire il vero la legge non parla espressamente di annullabilità, ma poiché il vizio è sanabile grazie alla prescrizione dell’azione volta a far valere il vizio, in armonia con la teoria generale del negozio giuridico, definiamo questi casi come ipotesi annullabilità.
Cominciamo con i casi annullabilità previsti dalla legge sulle unioni civili (comma 7 art. 1).
Riguardo all’errore sulle qualità personali, la legge sulle unioni civili precisa quando l’errore è essenziale, in un elenco che può ritenersi tassativo, vediamolo. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una
malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita
comune;
b) l'esistenza di una sentenza di condanna per
delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il
caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio
(art.122, terzo comma, numero 2 c.c.);
c) dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale (art.122, terzo comma, numero 3 c.c.);
d) l’altra parte sia stata condannata per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni (art.122, terzo
comma, numero 3 c.c.).
Sui termini per l’impugnazione dell’unione civile determinati da violenza ed errore il comma 7 dell’art. 1 della legge sulle unioni civili precisa che: “L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore”. Questi sono quindi i casi di annullabilità previsti dalla legge sulle unioni civili, che richiamano quelli previsti dall’art. 122 c.c. in caso di matrimonio.
e) Incapacità d’intendere o di volere al momento
della celebrazione dell’unione (art. 120 c.c.);
f)
Simulazione (art. 123 c.c.).
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