Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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annullabilità della unione

Anche qui, per conoscere i casi di annullabilità, dovremo fare un po’ i “canguri” saltando dalla legge sulle unioni civili al codice civile.  Tutte le ipotesi che vedremo sono accomunate dal fatto che l’impugnazione è sottoposta al termine di un anno.  A dire il vero la legge non parla espressamente di annullabilità, ma poiché il vizio è sanabile grazie alla prescrizione dell’azione volta a far valere il vizio, in armonia con la teoria generale del negozio giuridico, definiamo questi casi come ipotesi annullabilità.

Cominciamo con i casi annullabilità previsti dalla legge sulle unioni civili (comma 7 art. 1).

Riguardo all’errore sulle qualità personali, la legge sulle unioni civili precisa quando l’errore è essenziale, in un elenco che può ritenersi tassativo, vediamolo. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio (art.122, terzo comma, numero 2 c.c.);
c) dichiarazione di delinquenza abituale o professionale (art.122, terzo comma, numero 3 c.c.);
d) l’altra parte sia stata condannata per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni (art.122, terzo comma, numero 3 c.c.).

Sui termini per l’impugnazione dell’unione civile determinati da violenza ed errore il comma 7 dell’art. 1 della legge sulle unioni civili precisa che: “L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore”. Questi sono quindi i casi di annullabilità previsti dalla legge sulle unioni civili, che richiamano quelli previsti dall’art. 122 c.c. in caso di matrimonio.

 Oltre a questi, però, vi sono altri casi di annullabilità richiamati dalla legge sulle unioni civili previsti dal codice civile in tema di matrimonio per il richiamo operato dal comma 5 dell’art. 1, e sono:

e) Incapacità d’intendere o di volere al momento della celebrazione dell’unione (art. 120 c.c.);
f) Simulazione (art. 123 c.c.).

 Per i termini d’impugnazione, in caso d’incapacità d’intendere e volere, l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che la parte incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali, mentre nel caso di simulazione, l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione dell’unione oppure nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come parti di un’unione civile successivamente alla celebrazione medesima.

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