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Analogia
Il secondo comma
dell'articolo 12 delle preleggi recita: ”
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il
caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Questa situazione è
diversa rispetto all'interpretazione restrittiva.
In quest'ultimo caso, infatti, esiste una norma da interpretare mentre
nell'ipotesi riportata dal secondo comma dell'articolo 12, non si riesce ad
individuare " una precisa disposizione " idonea a risolvere una controversia.
Vi è quindi una lacuna dell'ordinamento giuridico che andrà colmata ricorrendo a
un procedimento logico chiamato " analogia ".
Sempre all'articolo 12 ricaviamo che l'analogia può essere di due specie:
L'analogia non può essere
sempre applicata perché secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari:”
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Il divieto è stato
voluto per evitare facili abusi, nel caso delle leggi penali, e per evitare che
attraverso l'interpretazione analogica si ponessero in crisi principi generali;
le norme eccezionali, infatti, sono tali proprio perché derogano a regole
generali. È facile comprendere, quindi, i risultati che scaturirebbero da
un'interpretazione analogica di norme eccezionali.