Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Analogia

Il secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi recita: ” Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

Questa situazione è diversa rispetto all'interpretazione restrittiva.
In quest'ultimo caso, infatti, esiste una norma da interpretare mentre nell'ipotesi riportata dal secondo comma dell'articolo 12, non si riesce ad individuare " una precisa disposizione " idonea a risolvere una controversia.
Vi è quindi una lacuna dell'ordinamento giuridico che andrà colmata ricorrendo a un procedimento logico chiamato " analogia ".
Sempre all'articolo 12 ricaviamo che l'analogia può essere di due specie:

L'analogia non può essere sempre applicata perché secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari:” Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Il divieto è stato voluto per evitare facili abusi, nel caso delle leggi penali, e per evitare che attraverso l'interpretazione analogica si ponessero in crisi principi generali;
le norme eccezionali, infatti, sono tali proprio perché derogano a regole generali. È facile comprendere, quindi, i risultati che scaturirebbero da un'interpretazione analogica di norme eccezionali.

 

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