Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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amministrazione di sostegno

·         Funzione dell'istituto: ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di persone,  denominati amministratori di sostegno, di carattere temporaneo o permanente.

Con la riforma del capo XII del codice civile introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, si è deciso di fornire una tutela più incisiva per coloro che per effetto di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.).
Osserviamo subito che le persone destinatarie dell'amministrazione di sostegno hanno la capacità d'agire, o, per lo meno, hanno un grado di capacità che non li rende oggetto di una sentenza di interdizione o inabilitazione, ma a causa dell'infermità che le ha colpite si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Se, invece, l'infermità è di tal natura da realizzare le condizioni per l'inabilitazione o per l'interdizione, non sarà possibile chiedere l'amministrazione di sostegno, dovendo appunto provvedere con quegli istituti. Può accadere, tuttavia, che durante il giudizio d'interdizione o d’inabilitazione il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, ritenga che sia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno; in tal caso provvederà a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'eventuale concessione del beneficio. Lo stesso provvedimento può essere chiesto, anche d'ufficio, nel caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Vediamo quindi come i nuovi articoli (404\413) del codice civile disciplinano l'istituto.
Cominciamo con le persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno:

L'amministrazione di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione secondo l'art. 417 c.c. Oltre queste persone, l'art. 406 c.c. prevede che la richiesta possa essere avanzata anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.  Se la richiesta proviene da un interdetto o inabilitato, deve essere presentata, congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per quest’ultima.
La domanda per l'amministrazione di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, che svolte le indagini ex art. 407 .c.c. provvede con decreto che ha il contenuto previsto dall'art. 405 c.c. Per il decreto sono previste particolari forme di pubblicità, poiché deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Presso il giudice tutelare, inoltre, è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno, dove sono iscritti il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura e ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno (art. 405 c.c. , art 47 disp. att. c.c.).
Vediamo ora chi può essere scelto come amministratore di sostegno:

Veniamo ora agli effetti dell'amministrazione di sostegno: questa si risolve in una limitazione della capacità d'agire del beneficiario che potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, mentre negli altri casi dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore di sostegno. L'amministratore, però, non potrà compiere gli atti che riguardano il beneficiario, senza averlo preventivamente e tempestivamente informato; in caso di dissenso con lui, dovrà preventivamente informare il giudice tutelare ( art. 410 c.c.). Per particolari categorie di atti ( v. art.  374 c.c.  richiamato dall'art. 411 c.c.), sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
In particolare il giudice tutelare deve autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex artt. 375 e 376 c.c.

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