Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
amministrazione di sostegno
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Funzione
dell'istituto: ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante
interventi di persone, denominati amministratori di sostegno, di
carattere temporaneo o permanente.
Con la riforma del capo XII
del codice civile introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, si è deciso
di fornire una tutela più incisiva per coloro che per effetto di
un’infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi (art. 404 c.c.).
Osserviamo subito che le persone destinatarie
dell'amministrazione di sostegno hanno la capacità d'agire, o, per lo meno,
hanno un grado di capacità che non li rende oggetto di una sentenza di
interdizione o inabilitazione, ma a causa dell'infermità che le ha colpite
si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Se, invece,
l'infermità è di tal natura da realizzare le condizioni per l'inabilitazione
o per l'interdizione, non sarà possibile chiedere l'amministrazione di
sostegno, dovendo appunto provvedere con quegli istituti. Può accadere,
tuttavia, che durante il giudizio d'interdizione o d’inabilitazione il
tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, ritenga che sia opportuno
applicare l'amministrazione di sostegno; in tal caso provvederà a
trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'eventuale concessione del
beneficio. Lo stesso provvedimento può essere chiesto, anche d'ufficio, nel
caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Vediamo quindi come
i nuovi articoli (404\413) del codice civile disciplinano l'istituto.
Cominciamo con le persone che possono beneficiare
dell'amministrazione di sostegno:
L'amministrazione di sostegno può essere chiesta
dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da
coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione secondo l'art.
417
c.c. Oltre queste persone, l'art. 406 c.c. prevede
che la richiesta possa essere avanzata anche dai responsabili dei servizi
sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Se la richiesta proviene da un interdetto o
inabilitato, deve essere presentata, congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per
quest’ultima.
La domanda
per l'amministrazione di sostegno si propone con ricorso da depositarsi
presso la cancelleria del giudice tutelare, che svolte le indagini ex art.
407 .c.c. provvede con decreto che ha il contenuto previsto dall'art.
405 c.c. Per il decreto sono previste
particolari forme di pubblicità, poiché deve essere comunicato all’ufficiale
dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del
beneficiario. Presso il giudice tutelare, inoltre, è tenuto un registro
delle amministrazioni di sostegno, dove sono iscritti il decreto di apertura
dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura e ogni altro
provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di
sostegno (art. 405 c.c. , art 47 disp. att. c.c.).
Vediamo ora chi può essere scelto come amministratore di
sostegno:
Veniamo ora agli effetti
dell'amministrazione di sostegno: questa si risolve in una limitazione della
capacità d'agire del beneficiario che potrà compiere solamente gli atti
necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, mentre
negli altri casi dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o
dell'assistenza dell'amministratore di sostegno. L'amministratore, però, non
potrà compiere gli atti che riguardano il beneficiario, senza averlo
preventivamente e tempestivamente informato; in caso di dissenso con lui,
dovrà preventivamente informare il giudice tutelare ( art. 410 c.c.). Per
particolari categorie di atti ( v. art.
374 c.c. richiamato dall'art. 411
c.c.), sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
In particolare il giudice tutelare deve
autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex artt. 375 e 376
c.c.
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