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amministrazione della cosa comune
Come abbiamo visto il potere
di ogni comunista si misura dalla quota posseduta; questo si evidenzia in
senso positivo nell'attribuzione degli utili prodotti dalla cosa comune e,
all'opposto, nella contribuzione alle spese concernenti la comunione che,
come sappiamo (art. 1101 comma 2), sono proporzionali alla quota. Il peso
della quota è però particolarmente rilevante anche per quanto riguarda
l'amministrazione della cosa comune.
L'art. 1105 c.c., infatti, dopo aver ribadito che
tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune, stabilisce le maggioranze necessarie per le deliberazioni
relative alla comunione. In proposito distinguiamo tra atti di ordinaria
amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.
I comunisti possono anche decidere di nominare un amministratore della cosa comune e formare un regolamento, per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa (art. 1106 c.c.). Sia le deliberazioni relative alle decisioni sulla cosa comune sia le deliberazioni relative alle nomina dell'amministratore e al regolamento possono essere impugnate davanti alla autorità giudiziaria (art. 1107 e art. 1109 c.c.).
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