Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
amministrazione della comunione
Il legislatore nel prevedere la comunione
legale ne ha anche regolato l'amministrazione.
Vediamo, quindi, le regole previste dagli articoli
180 e seguenti del codice civile.
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atti di ordinaria amministrazione e rappresentanza processuale:
ogni coniuge può stare in giudizio per la comunione e può amministrarla
disgiuntamente dall'altro;
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atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed atti relativi
all'acquisto o alla concessione di diritti personali di godimento:
per questi atti è prevista l'amministrazione congiunta dei coniugi come
pure la rappresentanza processuale per le relative a azioni. Nel caso in
cui uno dei coniugi sia impedito all’amministrazione l'altro potrà
essere autorizzato dal giudice a compiere l'atto (art. 182 c.c.).
Come abbiamo visto per gli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessario il consenso di
entrambi i coniugi, ma se uno dei due rifiuta di dare il suo consenso per
tali atti o per la concessione o acquisto di diritti di godimento, secondo
l'articolo 181 c.c. l'altro coniuge potrà rivolgersi al giudice per ottenere
l'autorizzazione alla stipulazione dell''atto quando sia necessario agli
interessi della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione.
Se, invece, gli atti sono compiuti senza il
necessario consenso dell'altro coniuge, se riguardano beni immobili o beni
mobili registrati gli atti compiuti senza consenso, sono annullabili entro
un anno dalla conoscenza che il coniuge ha avuto dell'atto o, in ogni caso,
entro un anno dalla trascrizione; se riguardano beni mobili non registrati
l'altro coniuge è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui
era prima della alienazione o, dove ciò non sia possibile, al pagamento per
equivalente.
I beni della comunione costituiscono la garanzia
principale per le obbligazioni contratte dai coniugi e rispondono, in via
sussidiaria, anche dei debiti assunti dal coniuge nei confronti dei suoi
creditori particolari. Vediamo, quindi, nel dettaglio questi casi.
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Obblighi gravanti sui beni della comunione: rispondono di tutti
i carichi dell'amministrazione; di ogni obbligazione contratta dai
coniugi nell'interesse della famiglia; di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi (art. 186 c.c.);
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Responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi: i
creditori dei coniugi, e quindi della comunione, possono soddisfarsi sui
beni oggetto della comunione e solo in via sussidiaria sui beni
personali dei singoli coniugi ma solo nella misura della metà del
credito per ogni coniuge (art. 190 c.c.);
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Responsabilità per le obbligazioni contratte dal singolo coniuge al
di fuori della comunione: i creditori particolari dei coniugi
possono soddisfarsi sui beni della comunione solo quando quelli del
singolo coniuge non siano sufficienti e fino al valore della quota del
singolo coniuge, cioè sino alla metà. Sono in ogni caso preferiti i
creditori della comunione a quelli del singolo coniuge (art. 189 c.c.
comma 2).
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