Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
amministratore
del condominio
Questa figura con il tempo è
divenuta sempre più professionale, e alla fine la riforma sul condomino ne
ha specificato in maniera puntale compiti e responsabilità negli articoli
1129, 1130, 1130 bis e 1131 e nelle disposizioni di attuazione al codice
civile.
Il legislatore è intervenuto anche sull’altro
organo del condominio, l’assemblea, e l’impressione che se ne trae è che il
condominio sia divenuto un ente autonomo, dotato di una propria soggettività
giuridica, tanti sono i compiti e le responsabilità che spettano ai suoi due
organi. Ma si tratta di un questione teorica, anche se in passato, con la
vecchia normativa, già si pensava che in caso di giudizio civile, la vera
parte del giudizio non fosse l’amministratore, ma il condominio stesso,
tanto che si riteneva applicabile l’art. 75 c.p.c. ultimo comma a queste
ipotesi. Ma torniamo all’amministratore, e cerchiamo di sintetizzare la
lunga disciplina che lo riguarda.
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La nomina: è necessaria solo quando i condomini sono più di
otto, e spetta all’assemblea dei condomini; se l'assemblea non vi
provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno
o più condomini o dell'amministratore dimissionario. La nomina deve
essere accettata dall’amministratore e deve specificare analiticamente,
a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di
compenso per l'attività svolta. L’amministratore, però, potrebbe
prestare anche gratuitamente la sua opera. L’assemblea può anche
subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai
condomini di una polizza individuale di assicurazione per la
responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato,
i cui massimali dovranno essere aggiornati dall’amministratore se
durante il suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari.
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Requisiti personali e professionali per svolgere l’incarico di
amministratore: l’art. 71 bis. disp. att. al codice civile prevede
numerosi requisiti per poter svolgere l’incarico; ricordiamone alcuni,
come il pieno godimento dei diritti civili (lett. a art. 71), l’assenza
di condanne contro la pubblica amministrazione, o la fede pubblica o il
patrimonio
e ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge preveda una pena dai due ai cinque anni (lett. b art.
71), assenza di protesti cambiari (lett. e art. 71), titolo di studio di
scuola secondaria di secondo grado, e formazione specifica in materia di
amministrazione condominiale (lett. f - g art. 71). Tutti i requisiti di
cui all’art. 71 bis disp. att. c.c. devono essere rispettati, ma se
l’amministratore è scelto tra i condomini non sono necessari quelli
relativi al titolo di studio e alla formazione professionale. Osserviamo
che amministratore può essere anche una società. La perdita dei
requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell’art. 71 disp. att.
c.c. comporta la cessazione dell’amministratore.
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Formalità da eseguire contestualmente all’accettazione della nomina
e a ogni rinnovo dell’incarico: l’amministratore comunica i propri
dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di
società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si
trovano i registri sull’anagrafe condominiale e dei verbali delle
assemblee (n. 6 e 7 comma 1 art. 1130), e i giorni e le ore in cui ogni
interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne
gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da
lui firmata. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità,
del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
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Nomina del consiglio di condominio (art. 1130 bis comma 2):
l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio
di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno
dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo.
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Obbligo di creazione di un conto corrente intestato al condominio:
l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, e quelle a qualsiasi titolo
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente,
postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il
tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed
estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
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Obbligo di creare un sito internet del condominio: se richiesto
dall’assemblea, l’amministratore dovrà attivare un sito internet del
condominio, dove i condomini potranno consultare tutti i documenti delle
delibere assembleari (art. 71 ter disp. att. c.c.).
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Durata dell’incarico: un anno, e può essere rinnovato per
eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni
delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
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Revoca dell’incarico: può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con
le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere
disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel
caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto
della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità.
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Obblighi dell’amministratore in caso di cessazione dell’incarico:
alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto a consegnare
tutta la documentazione in suo possesso sul condominio e sui singoli
condomini, e deve eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
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Gravi irregolarità emerse durante la gestione dell’amministratore:
in questo caso i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la
convocazione dell’assemblea per far cessare le violazioni e chiedere la
revoca dell’amministratore. Se l’assemblea non delibera la revoca,
ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Se la domanda
è accolta,
il ricorrente, per le spese legali, ha
titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può
rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. L’art. 1129
prevede diverse ipotesi d’irregolarità gravi che possono portare alla
revoca dell’amministratore, si parla in generale di gravi irregolarità
fiscali, e poi si specificano otto casi tipici, ricordiamo, tra questi,
la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente del condominio,
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi e
delle deliberazioni dell'assemblea o l'omessa convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il
ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina
del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; si
tratta di un elenco non tassativo.
Per quanto non stabilito
dall’art. 1129 si applicano le regole sul mandato ex artt. 1173 e ss. (le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV,
dice il codice).
Si specifica, poi, che tutte le regole che abbiamo
visto si applicano anche agli alloggi pubblici realizzati, in tutto o in
parte dallo Stato o altri enti pubblici, per l’edilizia popolare o
economica, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o
società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
L’art. 1129 e le disposizioni di attuazione al
codice civile, come abbiamo visto, individuano diversi obblighi che gravano
sull’amministratore, ma l’art. 1130 ne individua atri che costituiscono, per
così dire, la sostanza dei compiti che deve eseguire, o, per usare il
linguaggio del codice, le attribuzioni (le principali attribuzioni)
dell’amministratore.
L’art. 1130, infatti, è composto di un solo comma,
ma questo comma è suddiviso in dieci numeri, che elencano le attribuzioni
dell’amministratore; ricordiamone alcune, come eseguire le deliberazioni
dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, eseguire gli
adempimenti fiscali, curare la tenuta dei verbali delle assemblee.
Tra le più significative c’è la
redazione del rendiconto condominiale
previsto dall’art. 1130 bis, che è sostanzialmente il bilancio del
condominio, con l’indicazione delle entrate e delle uscite e la situazione
patrimoniale del condominio, con tanto di relazione sulla gestione.
È stato anche previsto che l’assemblea possa
nominare in qualsiasi momento un revisore per il controllo contabile del
condominio su una o più annualità. Il rendiconto deve essere approvato
dall’assemblea, e, di conseguenza, l’amministratore è obbligato a convocarla
una volta all’anno per questa approvazione.
All’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri, o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento del condominio oppure
dall’assemblea, è attribuita la rappresentanza dei condomini e può agire in
giudizio contro i terzi o anche contro gli stessi condomini. Ha quindi sia
la legittimazione attiva che passiva in un eventuale processo che concerne
il condominio. La rappresentanza processuale dell’amministratore, però, non
si estende per giudizi che hanno ad oggetto casi che esorbitano dai poteri
dell’amministratore, e se ciò accade (ad es. è convenuto in giudizio come
amministratore per questioni che non rientrano tra i suoi poteri) è tenuto a
darne immediata notizia all’assemblea dei condomini. Nel caso non lo faccia,
potrà essere revocato, e dovrà anche rispondere degli eventuali danni
causati dalla sua omissione.
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