Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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amministratore del condominio

Questa figura con il tempo è divenuta sempre più professionale, e alla fine la riforma sul condomino ne ha specificato in maniera puntale compiti e responsabilità negli articoli 1129, 1130, 1130 bis e 1131 e nelle disposizioni di attuazione al codice civile.
Il legislatore è intervenuto anche sull’altro organo del condominio, l’assemblea, e l’impressione che se ne trae è che il condominio sia divenuto un ente autonomo, dotato di una propria soggettività giuridica, tanti sono i compiti e le responsabilità che spettano ai suoi due organi. Ma si tratta di un questione teorica, anche se in passato, con la vecchia normativa, già si pensava che in caso di giudizio civile, la vera parte del giudizio non fosse l’amministratore, ma il condominio stesso, tanto che si riteneva applicabile l’art. 75 c.p.c. ultimo comma a queste ipotesi. Ma torniamo all’amministratore, e cerchiamo di sintetizzare la lunga disciplina che lo riguarda.

Per quanto non stabilito dall’art. 1129 si applicano le regole sul mandato ex artt. 1173 e ss. (le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV, dice il codice).
Si specifica, poi, che tutte le regole che abbiamo visto si applicano anche agli alloggi pubblici realizzati, in tutto o in parte dallo Stato o altri enti pubblici, per l’edilizia popolare o economica, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
L’art. 1129 e le disposizioni di attuazione al codice civile, come abbiamo visto, individuano diversi obblighi che gravano sull’amministratore, ma l’art. 1130 ne individua atri che costituiscono, per così dire, la sostanza dei compiti che deve eseguire, o, per usare il linguaggio del codice, le attribuzioni (le principali attribuzioni) dell’amministratore.
L’art. 1130, infatti, è composto di un solo comma, ma questo comma è suddiviso in dieci numeri, che elencano le attribuzioni dell’amministratore; ricordiamone alcune, come eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, eseguire gli adempimenti fiscali, curare la tenuta dei verbali delle assemblee.
Tra le più significative c’è la redazione del rendiconto condominiale previsto dall’art. 1130 bis, che è sostanzialmente il bilancio del condominio, con l’indicazione delle entrate e delle uscite e la situazione patrimoniale del condominio, con tanto di relazione sulla gestione.
È stato anche previsto che l’assemblea possa nominare in qualsiasi momento un revisore per il controllo contabile del condominio su una o più annualità. Il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea, e, di conseguenza, l’amministratore è obbligato a convocarla una volta all’anno per questa approvazione.
All’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri, o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento del condominio oppure dall’assemblea, è attribuita la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio contro i terzi o anche contro gli stessi condomini. Ha quindi sia la legittimazione attiva che passiva in un eventuale processo che concerne il condominio. La rappresentanza processuale dell’amministratore, però, non si estende per giudizi che hanno ad oggetto casi che esorbitano dai poteri dell’amministratore, e se ciò accade (ad es. è convenuto in giudizio come amministratore per questioni che non rientrano tra i suoi poteri) è tenuto a darne immediata notizia all’assemblea dei condomini. Nel caso non lo faccia, potrà essere revocato, e dovrà anche rispondere degli eventuali danni causati dalla sua omissione.

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