Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
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Nozione: è
l'obbligo che incombe a carico di determinate categorie di parenti ed affini
di provvedere alle esigenze necessarie del loro familiare che non è in grado
di sostenersi autonomamente.
I vincoli di solidarietà che devono intercorrere tra i membri di una stessa famiglia non trovano il loro fondamento solo in obblighi di carattere morale, ma anche in numerose norme di legge che stabiliscono, tra l'altro, il diritto agli alimenti e il diritto mantenimento. Ci occupiamo qui del diritto agli alimenti che, a norma dell'art. 438 c.c.: " possono essere chiesti solo da chi versa in stato bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento".
Vi sono quindi due condizioni per ottenere gli alimenti:
L'alimentando ha diritto, quindi, al necessario per
vivere, inteso come soddisfazione delle sue esigenze primarie: in ciò si
coglie la differenza tra il diritto agli alimenti e quello al mantenimento.
Quest'ultimo ha contenuto molto più ampio (vedi ad es. art. 147 c.c.) e va
ben oltre la soddisfazione dei bisogni primari, concretandosi anche in tutto
ciò che è necessario per svolgere una adeguata vita di relazione secondo
l'ambiente sociale in cui la famiglia vive, sempre, beninteso, in relazione
alle sostanze degli obbligati ed alle loro capacità. Il diritto al
mantenimento, inoltre, prescinde dallo stato di bisogno del beneficiario.
Gli obbligati agli alimenti sono
determinati in via decrescente secondo il grado di parentela.
In altre parole sono obbligati per primi i parenti di grado più vicino (il
coniuge e i figli) , poi via via tutti gli altri sino giungere ai suoceri
(art. 433 c.c.) anche se fra i coniugi esiste un più ben ampio obbligo
all'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.). Particolare è la
posizione del donatario che è tenuto agli alimenti con precedenza su ogni
altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (art. 437 c.c.), non
oltre, però, il valore della cosa donata. Occupiamoci, ora, sinteticamente
degli altri aspetti relativi al diritto agli alimenti.
Non si può disporre liberamente dei crediti alimentari
(art. 447 c.c.); questi non solo non sono cedibili, ma sono anche
impignorabili, imprescrittibili, irrinunciabili e ciò per la particolare
funzione di tali crediti, che costituiscono garanzia dei bisogni primari
dell'alimentando, tanto è vero che per rafforzare la tutela
dell'alimentando, è punito penalmente il rifiuto di assicurargli gli
alimenti (art. 570 c.p.).
Viene da chiedersi cosa accade nel caso un cui un genitore sia stato
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, se, in altre parole
tale genitore abbia comunque diritto agli alimenti.
A tale quesito ha dato risposta l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012,
e modificato dal d.lgs. 154\2013 , rubricato “Cessazione
per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli”
secondo il quale:”
Il figlio, anche
adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti
all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità
genitoriale e, per i fatti che non
integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo
dalla successione”.
Come si vede i figli (e, in mancanza, i loro discendenti prossimi), non sono
più tenuti, decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, agli
alimenti. L’adempimento di tale obbligo potrà però avere la caratteristica
di obbligazione naturale. La cessazione dei rapporti tra figlio e genitore
decaduto dalla responsabilità può spingersi fino al punto che il figlio
possa escludere il genitore dalla successione, indipendentemente dai casi di
indegnità ex art. 463 dove l’indegno è comunque escluso dalla successione,
salvo riabilitazione ex art. 466.
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