Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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adempimento

 

·         Nozione: è il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta esecuzione dell'obbligazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore.

Il codice dedica numerosi articoli all'adempimento (1176 e ss.) che disciplinano le regole da seguire per un corretto adempimento; secondo l'articolo 1176, nell'adempiere il debitore deve usarla diligenza del buon padre famiglia. Nel caso in cui, nonostante la necessaria diligenza, l'obbligazione non sarà esattamente adempiuta (articolo 1218 c.c.) il debitore non andrà incontro a responsabilità per inadempimento.
Dell'argomento concernente i rapporti tra l'articolo 1218 e l'articolo 1176 del codice civile ci occuperemo quando si parlerà della responsabilità per inadempimento.
Chiediamoci, piuttosto, se l'adempimento è, o meno, un negozio giuridico; la domanda non è superflua perché se ammettessimo che l'adempimento sia un negozio giuridico, dovremmo anche applicare le relative regole, come quelle che fanno riferimento ai vizi della volontà. Rispondiamo, quindi, subito alla domanda: l'adempimento non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto in quanto atto dovuto.
Non essendo negozio giuridico l'adempimento è valido anche quando proviene da un incapace (art. 1191 c.c.) e può essere effettuato anche da un terzo (art. 1180 c.c.); in quest'ultimo caso, però, il debitore può opporsi a che il terzo adempia in sua vece.
Questa opposizione del debitore non obbliga il creditore a rifiutare il pagamento effettuato da un terzo, ma gli dà la possibilità di rifiutarlo perché, sempre secondo l'articolo 1180, il creditore non può rifiutare l'adempimento del terzo a meno che non abbia interesse che questi venga effettuato personalmente dal debitore.
Abbiamo visto che cos'è l'adempimento e la sua natura giuridica; vediamo, ora, come deve avvenire, cosa cioè deve fare il debitore per estinguere regolarmente l'obbligazione. Potrebbe accadere, infatti, che il debitore paghi a una persona diversa dal creditore o che adempia troppo tardi o in anticipo o, addirittura, che paghi a chi appare essere il creditore ma, in realtà, non lo è. 
Il codice civile disciplina tutte queste ipotesi e ne regola le conseguenze, vediamole:

Il pagamento eseguito a persona diversa da quelle indicate non libera il debitore, salvo che il creditore non lo ratifichi o ne approfitti.
Può anche accadere che il pagamento avvenga non nei confronti del vero creditore, ma al creditore apparente (art. 1189 c.c.). In questo caso il pagamento effettuato libera il debitore solo se dimostra di essere stato in buona fede. La buona fede, però, deve essere provata in maniera alquanto rigorosa perché l'articolo 1189 giustifica il pagamento effettuato nelle mani del creditore apparente solo quando questi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche.
Abbiamo parlato sino ad ora di adempimento e di pagamento; chiariamo che i due termini sono in realtà dei sinonimi, ma è bene precisare che per pagamento di solito s'intende quel tipo di adempimento dove è necessaria un’attività del debitore, cosa che non accade nelle obbligazioni negative dove il debitore adempie con uno o non fare o un sopportare.  Vediamo ora le altre regole da seguire per un corretto adempimento.

Dopo aver considerato il tempo dell'adempimento è necessario sapere dove il debitore dovrà eseguire la sua prestazione.
Ci risponde l'articolo 1182 c.c. secondo cui quando le parti non hanno convenuto diversamente, oppure quando non vi siano usi o circostanze da cui si possa desumere il luogo il pagamento, è necessario seguire queste regole: a) se l'obbligazione è di consegnare una cosa certa è determinata, la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava cosa quando l'obbligazione è sorta;  b) se l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione.
Se questo domicilio è diverso da quello che aveva il creditore al tempo della nascita l'obbligazione, e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto, previa dichiarazione al creditore, eseguire il pagamento al proprio domicilio; c) in tutti gli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

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