Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
adempimento
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Nozione: è
il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta
esecuzione dell'obbligazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e
vengono meno sia la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore.
Il
codice dedica numerosi articoli all'adempimento (1176 e ss.) che
disciplinano le regole da seguire per un corretto adempimento; secondo
l'articolo 1176, nell'adempiere il debitore deve usarla diligenza del buon
padre famiglia. Nel caso in cui, nonostante la necessaria diligenza,
l'obbligazione non sarà esattamente adempiuta (articolo 1218 c.c.) il
debitore non andrà incontro a responsabilità per inadempimento.
Dell'argomento concernente i rapporti tra l'articolo
1218 e l'articolo 1176 del codice civile ci occuperemo quando si
parlerà della responsabilità per inadempimento.
Chiediamoci, piuttosto, se l'adempimento è, o meno, un
negozio giuridico; la domanda non è superflua perché se ammettessimo che
l'adempimento sia un negozio giuridico, dovremmo anche applicare le relative
regole, come quelle che fanno riferimento ai vizi della volontà.
Rispondiamo, quindi, subito alla domanda: l'adempimento non è un negozio
giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto in quanto atto dovuto.
Non essendo negozio giuridico l'adempimento è valido
anche quando proviene da un incapace (art. 1191 c.c.) e può essere
effettuato anche da un terzo (art. 1180 c.c.); in quest'ultimo caso, però,
il debitore può opporsi a che il terzo adempia in sua vece.
Questa opposizione del debitore non obbliga il
creditore a rifiutare il pagamento effettuato da un terzo, ma gli dà la
possibilità di rifiutarlo perché, sempre secondo l'articolo 1180, il
creditore non può rifiutare l'adempimento del terzo a meno che non abbia
interesse che questi venga effettuato personalmente dal debitore.
Abbiamo visto che cos'è l'adempimento e la sua natura
giuridica; vediamo, ora, come deve avvenire, cosa cioè deve fare il debitore
per estinguere regolarmente l'obbligazione. Potrebbe accadere, infatti, che
il debitore paghi a una persona diversa dal creditore o che adempia troppo
tardi o in anticipo o, addirittura, che paghi a chi appare essere il
creditore ma, in realtà, non lo è.
Il codice civile disciplina tutte queste ipotesi e ne
regola le conseguenze, vediamole:
Il pagamento eseguito a persona
diversa da quelle indicate non libera il debitore, salvo che il creditore
non lo ratifichi o ne approfitti.
Può anche accadere che il pagamento avvenga non nei
confronti del vero creditore, ma al creditore apparente (art. 1189 c.c.). In
questo caso il pagamento effettuato libera il debitore solo se dimostra di
essere stato in buona fede. La buona fede, però, deve essere provata in
maniera alquanto rigorosa perché l'articolo 1189 giustifica il pagamento
effettuato nelle mani del creditore apparente solo quando questi appare
legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche.
Abbiamo parlato sino ad ora di adempimento e di
pagamento; chiariamo che i due termini sono in realtà dei sinonimi, ma è
bene precisare che per pagamento di solito s'intende quel tipo di
adempimento dove è necessaria un’attività del debitore, cosa che non accade
nelle obbligazioni negative dove il debitore adempie con uno o non fare o un
sopportare.
Vediamo ora le altre regole da seguire per un
corretto adempimento.
Dopo aver considerato il tempo
dell'adempimento è necessario sapere dove il debitore dovrà eseguire la sua
prestazione.
Ci risponde l'articolo 1182 c.c. secondo cui quando le
parti non hanno convenuto diversamente, oppure quando non vi siano usi o
circostanze da cui si possa desumere il luogo il pagamento, è necessario
seguire queste regole: a) se l'obbligazione è di consegnare una cosa certa è
determinata, la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava
cosa quando l'obbligazione è sorta;
b) se l'obbligazione ha per oggetto una somma di
denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al
tempo della scadenza dell'obbligazione.
Se questo domicilio è diverso da quello che aveva il
creditore al tempo della nascita l'obbligazione, e ciò rende più gravoso
l'adempimento, il debitore ha diritto, previa dichiarazione al creditore,
eseguire il pagamento al proprio domicilio; c) in tutti gli altri casi
l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al
tempo della scadenza.
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