addebitabilità della separazione

In aggiunta alla richiesta di separazione giudiziale si può chiedere l'addebitabilità della separazione all'altro coniuge poiché ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.
L'accoglimento della richiesta da parte del tribunale comporterà una serie di conseguenze sfavorevoli nei confronti del coniuge che sia venuto meno ai suoi doveri.
Accade, infatti, che il coniuge " colpevole " dovrà garantire il mantenimento all'altro coniuge quando questi non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c.c.).  Chiariamo subito che il mantenimento dell'altro coniuge, in assenza di redditi adeguati, spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebitabilità e la separazione si sia chiusa solo con l'accertamento dell’intollerabilità della convivenza.  È certo, però, che al coniuge cui sia stata addebitata la separazione non spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre diritto agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile.
Precisiamo, ancora, che " i redditi adeguati " capaci di far venir meno il diritto al mantenimento non sono solo quelli sufficienti a soddisfare i bisogni del coniuge, ma anche quelli che permettono di mantenere in tenore di vita simile a quello tenuto durante la convivenza.

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