L'accoglimento della richiesta da parte del
tribunale comporterà una serie di conseguenze sfavorevoli nei confronti del
coniuge che sia venuto meno ai suoi doveri.
Accade, infatti, che il coniuge " colpevole "
dovrà garantire il mantenimento all'altro coniuge quando questi non abbia
adeguati redditi propri (art. 156 c.c.).
Chiariamo
subito che il mantenimento dell'altro coniuge, in assenza di redditi
adeguati, spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebitabilità e
la separazione si sia chiusa solo con l'accertamento dell’intollerabilità
della convivenza.
È certo, però, che al coniuge cui sia stata
addebitata la separazione non spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre
diritto agli alimenti di cui all'articolo 433 del codice civile.
Precisiamo, ancora, che " i redditi adeguati "
capaci di far venir meno il diritto al mantenimento non sono solo quelli
sufficienti a soddisfare i bisogni del coniuge, ma anche quelli che
permettono di mantenere in tenore di vita simile a quello tenuto durante la
convivenza.
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