Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

acquisto perdita successione nel possesso

Il possesso, risolvendosi in una situazione di fatto, si acquista e si perde per il verificarsi di fatti materiali. Sappiamo, infatti, che i diritti possono sorgere e trasferirsi per il verificarsi di fatti giuridici, astratti, potremmo anche dire; il diritto di proprietà, ad esempio, può trasferirsi grazie ad un contratto che è un atto giuridico, senza che vi sia la consegna materiale della cosa. Nel possesso, invece, di regola è necessario un atto materiale affinché nasca o si trasferisca, atto materiale cui si accompagni l'animus di possedere, di appropriarsi del bene. Fatta questa precisazione, passiamo a elencare i modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a titolo originario o derivativo.

Per acquistare il possesso a titolo originario è quindi necessario appropriarsi della cosa, sempre che l'appropriazione non avvenga per l'altrui tolleranza; se quindi il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo giardino, questo non lo farà divenire un possessore. Passiamo a elencare i modi di acquisto a titolo derivativo, e cominciamo dal caso in cui si ottenga attraverso la consegna:

Passiamo ai casi di acquisto a titolo derivativo attraverso la successione (art. 1146 c.c. comma 1):

E, infine, i casi di accessione:

Abbiamo visto i modi di acquisto del possesso a titolo derivativo, ma è ora necessario approfondire le regole che abbiamo indicato.

Cominciamo con la consegna. 
Abbiamo visto che il possesso non è solo l'attività corrispondente a quella esercitabile nel diritto di proprietà, ma anche quella di un altro diritto reale; di conseguenza colui che esercita il possesso come usufruttuario non potrà trasferirlo come proprietario, anche se il nuovo possessore abbia un altro animus, a meno che non intervenga una interversione del possesso. In merito alla consegna tradizionalmente se ne individuano diversi tipi. La prima è quella "normale" cioè il trasferimento materiale del bene, la traditio. C'è poi la "traditio longa manu", dove il bene non è materialmente consegnato, ma messo a disposizione del nuovo possessore che dovrà apprenderlo materialmente. Della consegna simbolica (traditio simbolica) ne abbiamo già parlato, mentre non abbiamo ancora accennato alla "traditio ficta". In questa ipotesi non vi è consegna, nemmeno simbolica, perché non muta la relazione materiale del possessore con il bene, ma solo l'animus.
Ne conosciamo due casi:

In merito alle ipotesi di successione e accessione, sono due le nostre principali considerazioni.
Per la successione notiamo che l'art. 1146 non dice che il possesso continua nell'erede "dal momento" dell'apertura della successione, ma "con effetto" dall’apertura della successione; si vuole quindi intendere che l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione dell’eredità, ma questa, per il possesso, avrà efficacia retroattiva dall’apertura della successione; di conseguenza non vi sarà interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa.
Per l'accessione, l'art. 1146 comma 2, permette al successore a titolo particolare (l'acquirente, ad esempio) di unire il suo possesso con quello del suo autore; in questo modo il nuovo possessore potrà sommare il suo possesso con quello precedente per raggiungere un determinato effetto giuridico.
Concludiamo il paragrafo occupandoci della perdita del possesso.
Poiché, come più volte abbiamo ribadito, il possesso è costituto da "corpus e animus", si perderà quando verranno meno uno o entrambi questi elementi.
Il venir meno del corpus causa la perdita del possesso solo quando sia duraturo, e non temporaneo come quando si dimentica un oggetto che si può facilmente recuperare; in altre parole è necessario perdere definitivamente la signoria sulla cosa

Torna alla pagina iniziale del manuale