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acquisto perdita successione nel possesso
Il possesso, risolvendosi in una situazione di fatto, si acquista e si perde per il verificarsi di fatti materiali. Sappiamo, infatti, che i diritti possono sorgere e trasferirsi per il verificarsi di fatti giuridici, astratti, potremmo anche dire; il diritto di proprietà, ad esempio, può trasferirsi grazie ad un contratto che è un atto giuridico, senza che vi sia la consegna materiale della cosa. Nel possesso, invece, di regola è necessario un atto materiale affinché nasca o si trasferisca, atto materiale cui si accompagni l'animus di possedere, di appropriarsi del bene. Fatta questa precisazione, passiamo a elencare i modi di acquisto del possesso, che al pari dei diritti, possono essere a titolo originario o derivativo.
Per acquistare il possesso a titolo originario è quindi necessario appropriarsi della cosa, sempre che l'appropriazione non avvenga per l'altrui tolleranza; se quindi il mio vicino di casa è solito usare la mia falciatrice per il suo giardino, questo non lo farà divenire un possessore. Passiamo a elencare i modi di acquisto a titolo derivativo, e cominciamo dal caso in cui si ottenga attraverso la consegna:
Passiamo ai casi di acquisto a titolo derivativo attraverso la successione (art. 1146 c.c. comma 1):
E, infine, i casi di accessione:
Abbiamo visto i modi di
acquisto del possesso a titolo derivativo, ma è ora necessario approfondire
le regole che abbiamo indicato.
Cominciamo
con la consegna.
Abbiamo visto che il possesso non è solo
l'attività corrispondente a quella esercitabile nel diritto di proprietà, ma
anche quella di un altro diritto reale; di conseguenza colui che esercita il
possesso come usufruttuario non potrà trasferirlo come proprietario, anche
se il nuovo possessore abbia un altro animus, a meno che non intervenga una
interversione del possesso. In merito alla consegna tradizionalmente se ne
individuano diversi tipi. La prima è quella "normale" cioè il trasferimento
materiale del bene, la traditio. C'è poi la "traditio longa manu", dove il
bene non è materialmente consegnato, ma messo a disposizione del nuovo
possessore che dovrà apprenderlo materialmente. Della consegna simbolica
(traditio simbolica) ne abbiamo già parlato, mentre non abbiamo ancora
accennato alla "traditio ficta". In questa ipotesi non vi è consegna,
nemmeno simbolica, perché non muta la relazione materiale del possessore con
il bene, ma solo l'animus.
Ne conosciamo due casi:
In merito alle ipotesi di
successione e accessione, sono due le nostre principali considerazioni.
Per
la successione
notiamo che l'art. 1146 non dice che il possesso continua nell'erede "dal
momento" dell'apertura della successione, ma "con effetto" dall’apertura
della successione; si vuole quindi intendere che l'erede diverrà possessore
in seguito all'accettazione dell’eredità, ma questa, per il possesso, avrà
efficacia retroattiva dall’apertura della successione; di conseguenza non vi
sarà interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa.
Per
l'accessione, l'art. 1146 comma 2, permette al
successore a titolo particolare (l'acquirente, ad esempio) di unire il suo
possesso con quello del suo autore; in questo modo il nuovo possessore potrà
sommare il suo possesso con quello precedente per raggiungere un determinato
effetto giuridico.
Concludiamo il paragrafo occupandoci della perdita
del possesso.
Poiché, come più volte abbiamo ribadito, il
possesso è costituto da "corpus e animus", si perderà quando verranno meno
uno o entrambi questi elementi.
Il venir meno del corpus causa la perdita del
possesso solo quando sia duraturo, e non temporaneo come quando si dimentica
un oggetto che si può facilmente recuperare; in altre parole è necessario
perdere definitivamente la signoria sulla cosa
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