Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
acque private
Le acque, di
regola, non appartengono a privati, ma al demanio. L'art. 822, secondo cui:
"Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia,
le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite
pubbliche dalle leggi in materia le opere destinate alla difesa nazionale"
Le acque pubbliche sono poi dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla legge.
27 dicembre 1953, n. 959 e dal d. lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36. La disciplina combinata di dette norme rende
pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
La disciplina del codice assume, quindi, carattere
residuale per i pochi casi non considerati dalla legge in merito alle acque
pubbliche.
In generale, e in estrema sintesi e rimandano alla
lettura degli articoli del codice per un approfondimento, possiamo affermare
che: a) il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in
esso esistenti; b) questo diritto si esplica, in caso di acque sotterranee,
nella possibilità di portarle in superficie, con le limitazioni, però,
stabilite dall'art. 911 c.c.; c) il fondo inferiore è soggetto a ricevere le
acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia
intervenuta l'opera dell'uomo, senza che il proprietario del fondo inferiore
possa opporvisi; d) se le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle
acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, il proprietario
del fondo dove si siano verificati detti eventi è tenuto a ripararli o a
costruirli.
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