Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
accrescimento
Questo istituto, come quello della rappresentazione e della sostituzione,
cerca di porre rimedio ad anomalie che possono verificarsi dopo la morte del
de cuius; in questo caso le anomalie consistono nel fatto che gli eredi (o i
legatari) non possano o non vogliano accettare l'eredità o il legato;
verificatasi questa situazione, ecco che per l'art. 674 si avrà
accrescimento delle quote degli altri eredi (o il subingresso degli altri
legatari).
Si cerca, in altre parole, di far salva una presunta volontà del defunto in
modo da non togliere valore a un eventuale testamento, oppure di non tradire
lo spirito di una successione legittima, ma non sarà comunque necessario
andare a ricercare una presunta volontà del defunto, sia perché quando il
testatore abbia previsto una sostituzione non si avrà accestimento, sia
perché, in mancanza di quest'ultima, l'accrescimento opera di diritto (art.
676 c.c.)
Ma approfondiamo meglio il concetto. Come già detto può accadere che il de
cuius abbia indicato nello stesso testamento più eredi (o più legatari) come
destinatari delle clausole testamentari.
Accade che uno di questi non voglia o non possa accettare (ad esempio per
premorienza); che fine farà la sua parte?
Secondo l'articolo 674 andrà ad accrescere le quote degli altri
eredi.
Se, ad esempio, il de cuius ha lasciato il suo patrimonio a tre coeredi in
parti uguali (1\3 per uno), il venir meno di uno di loro farà accrescere le
quote degli altri due che diverranno pari, rispettivamente, alla metà del
suo patrimonio.
Specifichiamo e riassumiamo le caratteristiche del diritto di accrescimento:
Come già accennato per aversi accrescimento non vi
devono essere le condizioni per la sostituzione o la rappresentazione; di
conseguenza quando il chiamato non può o non vuole accettare non si applica
automaticamente l'accrescimento, ma si seguirà il seguente ordine:
1.sostituzione, in mancanza,
2. rappresentazione, in mancanza,
3. accrescimento.
In caso di successione testamentaria se nemmeno
l'accrescimento sarà possibile si aprirà la strada alle successioni
legittime.
L'accrescimento può aversi anche fra collegatari; in questo caso (art. 675
c.c.) è necessario che i più legatari abbiano avuto uno stesso oggetto
diviso per quote uguali; il venir meno di uno dei collegatari farà
accrescere le quote degli altri.
Parte della dottrina ritiene che in questo caso basti, per il verificarsi
dell'accrescimento, la sola coniunctio re, cioè che sia stato legato lo
stesso oggetto a più persone. Anche
in questo caso l'esistenza di un diritto di rappresentazione prevale
sull'accrescimento, ma se neppure l’accrescimento sarà possibile non si
aprirà, ovviamente, la strada alla successione legittima (art. 677 c.c.);
sarà l'erede onerato che riceverà la porzione mancante.
L'accrescimento, infine, può verificarsi anche nel caso di legato
congiuntivo di usufrutto. In questo caso accade (art. 678 c.c.) che il
legato abbia avuto a oggetto un diritto di usufrutto, diritto diviso tra più
legatari in parti uguali ed in seguito ad una chiamata congiuntiva. Qui,
però, l'accrescimento avviene anche dopo che uno (o più) dei legatari sia
morto dopo aver conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto,
fatto che non si verifica nei casi ordinari di accrescimento.
In tutti i casi di accrescimento i coeredi o i legatari a favore dei quali
avviene, subentrano anche negli obblighi cui era sottoposto l'erede o
legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale
(art. 676 c.c.).
Torna alla pagina iniziale del manuale