Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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accollo

 

Come si vede l'accollo è stipulazione tra debitore e terzo cui è estraneo il creditore; la dottrina ritiene, in maggioranza, trattarsi di contratto a favore del terzo.
L'accollo non coinvolge nella sua stipulazione il creditore, che può rimanerne estraneo, oppure dichiarare di voler profittare dell'accollo, cioè aderire al contratto stipulato tra le parti originarie. In tal caso bisogna verificare le condizioni del contratto di accollo, perché può accadere che tale contratto prevedesse espressamente la liberazione del debitore originario, oppure nulla dicesse al riguardo.
Di conseguenza: a) se era prevista la liberazione del debitore originario, questi è liberato dall’adesione del creditore; b) se non era prevista la liberazione del debitore originario, questi non è liberato dall’adesione del creditore, ed è obbligato in solido con l'accollante, ma il creditore potrebbe comunque dichiarare espressamente di volerlo liberare; con tale dichiarazione si ottiene la liberazione dell'accollato.
L'accollante potrà opporre al creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto di accollo, ma ci chiediamo cosa può accadere se il creditore dichiara di non volere aderire alla stipulazione; in tal caso l'accollo avrà solo efficacia interna, nel senso che il creditore si rivolgerà al debitore originario per l'adempimento, ma quest'ultimo, in base al contratto di accollo, potrà rivolgersi all'accollante affinché gli fornisca i mezzi per l'adempimento.

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