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accollo
Come si
vede l'accollo è stipulazione tra debitore e terzo cui è estraneo il
creditore; la dottrina ritiene, in maggioranza, trattarsi di contratto a
favore del
terzo.
L'accollo non coinvolge nella sua
stipulazione il creditore, che può rimanerne estraneo, oppure dichiarare di
voler profittare dell'accollo, cioè aderire al contratto stipulato tra le
parti originarie. In tal caso bisogna verificare le condizioni del contratto
di accollo, perché può accadere che tale contratto prevedesse espressamente
la liberazione del debitore originario, oppure nulla dicesse al riguardo.
Di conseguenza: a) se era prevista la liberazione
del debitore originario, questi è liberato dall’adesione del creditore; b)
se non era prevista la liberazione del debitore originario, questi non è
liberato dall’adesione del creditore, ed è obbligato in solido con
l'accollante, ma il creditore potrebbe comunque dichiarare espressamente di
volerlo liberare; con tale dichiarazione si ottiene la liberazione
dell'accollato.
L'accollante potrà opporre al creditore tutte le
eccezioni fondate sul contratto di accollo, ma ci chiediamo cosa può
accadere se il creditore dichiara di non volere aderire alla stipulazione;
in tal caso l'accollo avrà solo efficacia interna, nel senso che il
creditore si rivolgerà al debitore originario per l'adempimento, ma
quest'ultimo, in base al contratto di accollo, potrà rivolgersi
all'accollante affinché gli fornisca i mezzi per l'adempimento.
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