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accettazione con beneficio di inventario
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in
particolare devono accettare con beneficio d'inventario: 1.i minori o gli
interdetti (art. 471 c.c.); 2.i minori emancipati o gli inabilitati (art.
472 c.c.); 3.le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti
non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
La necessità dell’accettazione beneficiata non
significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi
sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli
interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice
tutelare, e per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del
curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare.
In tutti gli altri casi, l’accettazione beneficiata è facoltativa, ma qual è
l'effetto del beneficio d'inventario?
Ci risponde l'art. 490, che dopo aver affermato che l'effetto principale
dell'accettazione beneficiata consiste nel tener distinto il patrimonio del
defunto da quello dell'erede, ne specifica le conseguenze.
In particolare con l'accettazione beneficiata l'erede:
L'erede che accetta l'eredità con beneficio
d’inventario può trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, in tal
caso:
Come si vede l'accettazione
con beneficio d’inventario deve essere pur sempre preceduta o seguita
dall'inventario; diversamente avrà l'efficacia di un’accettazione pura e
semplice, ma che cos'è l'inventario?
Rispondiamo: è un’operazione
dal carattere prevalentemente contabile (artt. 769 e ss. c.p.c.) che serve a
determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario; l'art. 775
c.p.c. indicando analiticamente il contenuto del processo verbale
dell'inventario, ci fa capire in maniera precisa in cosa consiste
l'inventario.
Non bisogna credere che con l'accettazione con beneficio d'inventario il
chiamato all'eredità non divenga erede; al contrario diverrà erede, ma i
suoi poteri sul patrimonio del defunto non saranno certamente quelli pieni
che gli sarebbero derivati dall’accettazione pura e semplice; con
l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del
patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in
quello dei creditori e dei legatari; proprio perché l'erede amministra pur
sempre delle cose sue, l'art. 491 c.c. prevede la sua responsabilità per
l'amministrazione solo per colpa grave. Pagati i creditori e i legatari con
l'attivo disponibile del patrimonio ereditario (art. 495 c.c.), l'erede non
sarà responsabile per i crediti rimasti ancora insoddisfatti, mentre i
creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme
che sono ancora loro dovute.
Chiudiamo l'argomento riportando le ipotesi
di decadenza dal beneficio di
inventario:
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