Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
accessione unione specificazione
Secondo l'art. 934 c.c. :” Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”.
In generale, e salve le
ipotesi previste dallo stesso articolo 934, il suolo attrae tutto ciò che vi
è sopra incorporato.
In altre parole il proprietario del suolo è
proprietario anche dei beni che lì si trovano.
Il termine accessione, infatti, deriva dal latino
"accessio" e tradotto significa accrescimento, aggiunta, elemento
accessorio.
Con l'accessione, quindi si verifica un
accrescimento di una cosa a scapito di un'altra, e in genere ciò
accade a favore del suolo per tutto quello che vi trova. Da questa regola,
quindi, potrebbe sembrare che tutto quello che si trova sul fondo divenga
del proprietario di detto fondo, e se io lascio la mia bicicletta sul fondo
altrui ne perderò la proprietà. In realtà non tutto quello che si trova sul
suolo diviene del proprietario del fondo, ma solo quello che vi è
incorporato, come, appunto, le piantagioni, le costruzioni e le altre opere
che si trovino sopra (ma anche sotto) il suolo.
Non perderò, quindi, la proprietà della mia
preziosa bicicletta, ma se, per ipotesi, questa bicicletta viene saldamente
connessa al suolo al fine di farne un monumento al ciclismo, ecco che la sua
proprietà passa al proprietario del fondo.
Le eccezioni al principio
dell'accessione sono elencate nello stesso articolo 934 e si riferiscono ai
casi dell'art. 935 (opere fatte dal proprietario del suolo con materiali non
suoi), 936 (opere eseguite dal terzo con materiali propri), 937 (opere
eseguite dal terzo con materiali altrui) e 938 che si riferisce al fenomeno
della cosiddetta accessione invertita; riportiamo il testo dell'art. 938:”
Occupazione di porzione di fondo attiguo (accessione invertita). Se nella
costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo
attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal
giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto
conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà
dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al
proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre
il risarcimento dei danni”. Come si vede in questo
caso, di natura eccezionale, è il costruttore dell'edificio che diviene (o
almeno può divenire) proprietario del suolo e dello stesso edificio, mentre
secondo i normali principi dell'accessione dovrebbe essere il proprietario
del suolo a divenire proprietario della costruzione fatta sul suo terreno.
Oltre ai casi di accessione riferita ad un suolo,
notiamo che di accessione si parla anche in generale per indicare tutti i
casi di espansione della proprietà
nel caso in cui una cosa sia unita materialmente
in un'altra per fatto naturale o umano. Per stabilire quale bene attrae
l'altro (o meglio a quale proprietario andrà la proprietà del bene) si
ricorre al concetto della prevalenza.
La cosa prevalente, e quindi principale, attrae la
cosa secondaria, che è accessoria.
Abbiamo quindi un concetto generale di accessione,
che s’intende come estensione della proprietà da un bene a un altro, che si
può ulteriormente distinguere in accessione in senso stretto, che si
riferisce ai rapporti che intercorrono tra una cosa immobile e un’altra cosa
mobile o immobile, e le altre due ipotesi di unione o commistione, e
specificazione, che fanno riferimento ai rapporti tra cose mobili.
Vediamo tutte le ipotesi di accessione nel
successivo elenco:
Passiamo ora a quella
particolare ipotesi di accessione detta
unione o
commistione:
Concludiamo con la
specificazione:
Torna alla pagina iniziale del manuale