Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
errore vizio
Questo è il vero errore vizio
della volontà consistente in una falsa rappresentazione della realtà;
si distingue dall'errore ostativo perché in quel
caso, cioè nell'errore ostativo, non vi è stata alcuna falsa
rappresentazione della realtà, ma un lapsus che ha fatto dichiarare ciò che
non si voleva. L'errore vizio si distingue in: 1) errore di fatto: quando
cade su una circostanza materiale del negozio (casi 1,2,3 dell'articolo 1429
c.c.); 2) errore di diritto: consiste nell’ignoranza o falsa conoscenza
circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma di legge.
Per sgombrare il campo da equivoci in merito
all'errore di diritto, puntualizziamo subito che non si può invocare
l'errore di diritto come scusa per non osservare una norma di legge; non si
potrà certo chiedere di non rispettare un contratto, ad es. di
compravendita, sostenendo di non sapere che i contratti devono essere
osservati; ma se ho concluso un contratto di compravendita di un fondo
credendo erroneamente che fosse edificabile, potrò invocare l'errore di
diritto per chiederne l'annullamento sempreché il mio errore sia
riconoscibile dall'altro contraente e sia stato la ragione unica o
principale del contratto. Ciò specificato, possiamo finalmente fornire la
nozione dell’errore vizio.
Abbiamo già visto che conseguenza dell'errore sarà l'annullabilità del negozio giuridico. Sarebbe, però, ingiusto far dipendere l'annullabilità del negozio da ogni e qualsiasi errore in cui sia caduto il dichiarante. È necessario, infatti, per un'elementare esigenza di certezza nel traffico giuridico che l'errore per essere causa d'invalidità, debba avere due caratteristiche ben precise: deve essere essenziale e riconoscibile. Vediamo quando l’errore è essenziale:
Le ipotesi riportate
devono essere ulteriormente specificate.
Esempio di errore sulla
natura del contratto: credo di
dare in comodato mentre il contratto è di locazione.
Esempio di errore
sull'oggetto del contratto: credo di acquistare vino mentre ho
acquistato aceto. L’errore che cade
sull’identità dell’oggetto non è dissimile da quella relativa all'errore
sull'oggetto di cui abbiamo parlato prima. Possiamo pensare, ad esempio,
all’errore relativo a un fondo rustico. Invece di acquistare il fondo di
Tizio acquisto quello di Caio. L’errore che cade sulla
qualità dell’oggetto si
differenzia da quello dell'errore sull'oggetto di cui abbiamo detto prima.
Qui, infatti, non si confonde un oggetto con un altro, ma il consenso cade
proprio sull'oggetto voluto, solo che ci si aspettava che quest’oggetto
avesse delle qualità che, in realtà, non possiede. Pensiamo all'ipotesi che
mi decida ad acquistare un televisore che permetta il collegamento
satellitare, caratteristica che in realtà manca. Opportunamente la legge
disporne che per la rilevanza di tale errore è anche necessario che la
qualità da me richiesta sia in genere determinante del consenso oppure
rilevante per le circostanze in cui si è svolto il contratto. Non è
rilevante, invece, l'errore sul valore.
Per l’errore che cade
sull'identità o
sulle qualità della persona
dell'altro contraente,
il riferimento è per i contratti intuitus personae, quei negozi, cioè, dove
è determinante la persona dell'altro contraente, come il mandato; ma il
riferimento è anche ad altri negozi giuridici dove l'identità o le qualità
della persona sono essenziali; pensiamo ai negozi di diritto familiare, come
il riconoscimento dei figli o il matrimonio.
Non è essenziale l'errore sui motivi come nel caso di
chi acquista un appartamento in una città credendo di dovervi lavorare
mentre ottiene il lavoro in un altro luogo. In certi casi, tuttavia,
l'errore sui motivi è determinante, come nella donazione (art. 787 c.c.) e
nel testamento (art.
624 c.c.) e ciò per la particolare natura di
questi negozi. Per ottenere l’annullamento di un contratto l’errore deve
essere non solo essenziale, ma anche riconoscibile e questa ipotesi si verifica quando:
in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di
normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.). Come si
vede il codice civile sposa la teoria dell'affidamento per definire
l'elemento della riconoscibilità di cui abbiamo già parlato in occasione
della volontà nel negozio giuridico.
Nel caso di errore di entrambi i contraenti sulla
stessa circostanza, però, si ritiene non necessario considerare il requisito
della riconoscibilità (e quindi tutelare l'affidamento) bastando il solo
requisito della essenzialità.
Abbiamo visto che conseguenza dell'errore sarà
l'annullabilità del negozio; tuttavia la parte non in errore può offrire di
eseguire il negozio in maniera conforme alle modalità ed al contenuto che la
parte caduta in errore avrebbe voluto se non fosse caduta nell'errore (art.
1432 c.c.).
Il potere della parte non in errore di rettificare il
contratto si atteggia come un vero e proprio diritto potestativo che può
essere azionato prima che all'altra parte ne sia derivato un pregiudizio. La
rettifica, di cui stiamo parlando, potrà essere utilizzata dalla parte non
in errore sia nei casi di errore ostativo che in quelli di errore vizio.
Concludiamo il discorso ricordando l'errore di calcolo
di cui all'art. 1430 c.c. Questo non è un errore che porta all'annullabilità
del negozio ma solo a rettifica.
Vi è errore di calcolo, ad esempio, quando nel
calcolare il peso complessivo della merce acquistata, per un'errata
operazione aritmetica, risulta un peso superiore o inferiore a quello reale
(
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