Possesso temporaneo

Particolarmente importante è l'ipotesi che riguarda il possesso temporaneo nel quale possono essere immessi gli eredi dell'assente.
Si noti che la legge parla di " possesso temporaneo " e non di proprietà. Ciò perché i beni non sono ancora passati nella piena disponibilità degli eredi dell'assente,visto che non è certa la sua morte; grazie alla possesso temporaneo, però, gli eredi dell'assente (o meglio coloro che sarebbero considerati tali se l'assente fosse effettivamente morto) hanno titolo per amministrare e godere di detti beni.

L'ipotesi è specificamente regolata nell'articolo 52 del codice civile; questa norma, infatti, dopo aver previsto la formazione di un inventario dei beni dell'assente, specificamente attribuisce a coloro che sono stati immessi nel possesso temporaneo, i seguenti diritti:
1. L'amministrazione dei beni dell'assente;
2. La rappresentanza in giudizio dell'assente;
3. Il godimento delle rendite e dei beni.

È da precisare, in merito a quest'ultimo caso, che le rendite e i beni dell'assente non sono goduti da tutti i suoi successori della stessa misura; l'articolo 53 del codice civile, distingue tra ascendenti discendenti e coniuge dell'assente ed altri successori.
Solamente i primi potranno godere in modo pieno dei beni, mentre gli altri dovranno comunque mettere da parte un terzo delle rendite, nell'ipotesi in cui l'assente dovesse far ritorno.

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