Querela della persona offesa e estinzione del reato- 597

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Querela della persona offesa e estinzione del reato- 597
Aggiornamento: in seguito alla abrogazione del delitto di ingiuria l'attuale riferimento alla querela è da attribuirsi alla sola diffamazione.
Art. 597.
Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa. (prima del 2016 il riferimento era anche all'art. 594 relativo alle ingiurie)
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.