Percosse - 581 |
Video- Percosse - 581 |
Aggiornamento. Nel 2020 è stato aggiunto
l'inciso indicato in corsivo.
Art. 581.
Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo
o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero
11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 309. |