Aggiornamento. L'art. 589
è stato aggiornato nel 206, escludendo l'ipotesi di omicidio stradale,
che è diventata un'autonoma ipotesi di delitto colposo ex art. 589
bis. Per lo stesso motivo stato poi abrogato il comma 2.
Art. 589.
Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa
la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette
anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte
sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto
è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.]
(comma abrogato nel 2016 )
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
|