Aggiornamento: anche questo articolo è
stato aggiornato nel 2016 abrogando la parte relativa alle lesioni
stradali colpose dovute alla violazione delle norme sulla circolazione
stradale che sono confluite in un autonomo titolo di reato ex art. 590
ter. E' stato poi aggiunto nel 2018 il comma 4 .
Art. 590.
Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da
tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
(comma aggiunto nel 2018)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino
al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
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