Aggiornamento. La parte indicata in corsivo è stata abrogata nel
2019.
Art. 583.
Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di
procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; numero
abrogato.
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