Aggiornamento. Nel 2018 sono stati
modificati il primo e il secondo comma dell'art. 577.
Art. 577.
Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto
preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di
adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato,
contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
(modificato nel 2018);
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e
4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è
commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile,
ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o
relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante
o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del
codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o
contro un affine in linea retta ( modificato nel 2018).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di
cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere
ritenute prevalenti rispetto a queste (comma aggiunto nel 2019).
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