Ritrattazione
Guarda il video su Youtube
Video - Ritrattazione 376
Aggiornamento: sono stati aggiunti nel 2016 altri reati dove può essere efficace la ritrattazione, e cioè 371 bis , 371 ter, dell'art. 375 primo comma lett. b) e 378 oltre gli originari 372 e 373.
Art. 376.
Ritrattazione.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.