Ritrattazione |
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Video - Ritrattazione
376 |
Aggiornamento: sono
stati aggiunti nel 2016 altri reati dove può essere efficace la
ritrattazione, e cioè 371 bis , 371 ter, dell'art. 375 primo comma lett.
b) e 378 oltre gli originari 372 e 373.
Art. 376.
Ritrattazione.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. |