Rifiuto di uffici legalmente dovuti |
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Video -Rifiuto di uffici legalmente dovuti 366 |
Art. 366.
Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con
mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il
suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da euro 30 a euro 516. |