Art. 361.
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare
all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la
multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto
comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di
delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 362.
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico
servizio.
L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di
denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un
reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del
servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato
punibile a querela della persona offesa, né si applica ai
responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per
fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per
l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Omessa denuncia aggravata.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o
ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità
dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni;
ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria.
|