Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 
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Video- Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 377 bis

Art. 377-bis.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni