Frode processuale |
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Video- Frode
processuale 374 |
Aggiornamento: nel 2016 è stato modificato
il secondo comma dell'art. 374 prevedendo il reato anche per la
frode davanti alla Corte penale internazionale.
Art. 374.
Frode processuale.
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine
di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento
giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta
artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è
punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare
disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. |