False dichiarazioni o attestazioni in atti
destinati alla autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.
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dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria
o alla Corte penale internazionale 374 bis |
Art. 374-bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria. |