Falsa perizia o interpretazione |
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Video - Falsa perizia o interpretazione - 373
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Art. 373.
Falsa perizia o interpretazione.
Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà
parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero,
soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. |