Falsa perizia o interpretazione
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Video - Falsa perizia o interpretazione - 373
Art. 373.
Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.