Violazione dolosa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo |
Video - Violazione dolosa dei doveri inerenti
alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo |
Art. 388-bis.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. |