Art. 386.
Procurata evasione.
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente
arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso
a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto,
adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo
precedente.
La pena è diminuita:
1)se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura
la cattura della persona evasa o la presentazione di lei
all'autorità.
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.