Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice parte terza |
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provvedimento del giudice parte terza |
Aggiornamento: nel 2018 sono state effettuate delle
modifiche, evidenziate in corsivo
Art. 388.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da
un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso
l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non
ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito . La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine ( comma aggiunto nel 2018) Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. La pena di cui al settimo comma (prima quarto comma) si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione . Il colpevole è punito a querela della persona offesa. |