Art. 385.
Evasione.
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato,
evade è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole
commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone,
ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o
minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che
essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro
luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al
condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la
pena è diminuita.