Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone |
Video - Esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza sulle cose o sulle persone
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Art. 392.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle
cose.
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo,
mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona
offesa, con la multa fino a euro 516. |