Calunnia |
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Video- Calunnia 368 |
Art. 368.
Calunnia.
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o
istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno
che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un
reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. |