Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente |
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Video -Altre infedeltà
del patrocinatore o del consulente |
Art. 381.
Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento
dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per
interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di
parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 103. |