Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti ( articolo introdotto nel 2020) |
Art. 391 ter. Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
Fuori dai casi previsti dall’articolo 391 -bis , chiunque
indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o
altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque
consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o
introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti
strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta è
punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 391-bis.(1)
Art. 391-bis.(1
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