Novazione

 

 

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nozione
(art. 1230 c.c.)

la novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso

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Anche la novazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo.

Per aversi novazione è necessario che ricorrano una serie di presupposti riportati agli articoli 1230 e seguenti del codice civile.

Vediamoli nella sottostante tabella:

presupposti della novazione

obbligazione originaria da novare. La mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione;

Se però l’obbligazione originaria era annullabile (art. 1234 comma 2) , la novazione sarà valida solo se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo il vizio. Si ritiene che in questo caso si verifichi una convalida tacita.

aliquid novi rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto (ad esempio invece di darti 100 in danaro stabiliamo che debba darti un quintale di uva) o nel titolo (invece di darti 100 come somma residua di un l vecchio canone di locazione, stabiliamo che questa somma debba restituirla a titolo di mutuo)
animus novandi. Deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova

Con la novazione, come abbiamo già visto, si produce l'estinzione dell'obbligazione originaria; di conseguenza si estingueranno anche tutte le garanzie collegate all'obbligazione novata.

La novazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione non satisfattorio perché non realizza l'interesse del creditore.

Accanto alla novazione trattata dall'articolo 1230, detta novazione oggettiva, dobbiamo anche considerare un altro importante tipo di novazione di cui abbiamo avuto occasione di accennare nell'analisi dei contratti di delegazione, espromissione e accollo.

Ci riferiamo alla novazione soggettiva passiva che si ha quando, restando immutati gli altri elementi del rapporto, ne mutano i soggetti.

avremo, quindi, novazione soggettiva attiva se vi sarà mutamento della persona del creditore, mentre avremo novazione soggettiva passiva quando vi sarà mutamento della persona del debitore

Anche la novazione soggettiva, al pari di quella oggettiva, produce l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio con la conseguenza che il vecchio debitore sarà completamente liberato dalla sua obbligazione mentre unico soggetto obbligato sarà il nuovo debitore.

Il codice civile parla della novazione soggettiva all’art. 1235 c.c. con un rinvio alle regole sulla delegazione, espromissione e accollo, ma il riferimento è alla sola novazione passiva.
Tuttavia le regole della novazione non si applicheranno sempre ai casi di delegazione, espromissione e accollo, perché in questi casi sarà anche necessario indagare sulla volontà delle parti che magari non hanno voluto liberare il debitore originario.

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